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Indici della Rassegna

Titolo
LA CONDOTTA COLPOSA DELLA P.A. NON PUÒ REFLUIRE IN DANNO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 25 gennaio 2011 n. 83.
Testo
Poichè nel procedimento amministrativo ed in particolare in quello relativo a gare di appalto le forme hanno un ruolo strumentale di espressione dei contenuti, il vizio di forma può invalidare l’atto finale solo ove impedisca di conseguire il risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta.
Nelle gare di appalto, le clausole della lex specialis, ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, devono essere applicate non già meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, tenendo conto per quanto possibile della peculiarità anche fattuale del caso concreto.
Tali clausole devono essere valutate infatti alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata preferenza al favor partecipationis, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale.
L’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in una con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere trasferite a carico del soggetto partecipante.
Nel caso di specie la gara d’appalto si era conclusa con la revoca della selezione in considerazione del fatto che l’offerta dell’unica partecipante, dopo essere pervenuta negli uffici dell’Amministrazione, era stata aperta prima che fosse pervenuta alla Commissione di gara.
Non si possono equiparare due fattispecie ben diverse, ovvero l’apertura accidentale del plico, imputabile a un errore di un soggetto partecipante a una procedura concorsuale, all’ipotesi in cui l’incisione del plico medesimo sia ascrivibile a un errore di un funzionario dell’Amministrazione. In particolare, non può determinare la revoca della procedura ad evidenza pubblica il fatto che il plico contenente la domanda di partecipazione sia stato aperto in modo accidentale dal funzionario addetto alla ricezione della posta, atteso che, per principio generale, le conseguenze della condotta colposa della P.A. non possono refluire in danno del soggetto partecipante alla procedura
Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che, essendo l’apertura del plico imputabile al funzionario della P.A., "l’Amministrazione legittimamente avrebbe potuto consegnare il plico alla commissione per la valutazione dell’offerta".

a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
martedì 15 febbraio 2011
 
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