Indici della Rassegna
Titolo
LA CONDOTTA COLPOSA DELLA P.A. NON PUÃ REFLUIRE IN DANNO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 25 gennaio 2011 n. 83.
Testo
Poichè nel procedimento amministrativo ed in particolare in quello relativo a gare di appalto le forme hanno un ruolo strumentale di espressione dei contenuti, il vizio di forma può invalidare lâatto finale solo ove impedisca di conseguire il risultato verso cui lâazione amministrativa è diretta.
Nelle gare di appalto, le clausole della lex specialis, ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, devono essere applicate non già meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, tenendo conto per quanto possibile della peculiarità anche fattuale del caso concreto.
Tali clausole devono essere valutate infatti alla stregua dellâinteresse che la norma violata è destinata a presidiare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata preferenza al favor partecipationis, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale.
Lâapplicazione dei principi di tutela dellâaffidamento e di correttezza dellâazione amministrativa, in una con la generale clausola di buona fede che informa lâazione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere trasferite a carico del soggetto partecipante.
Nel caso di specie la gara dâappalto si era conclusa con la revoca della selezione in considerazione del fatto che lâofferta dellâunica partecipante, dopo essere pervenuta negli uffici dellâAmministrazione, era stata aperta prima che fosse pervenuta alla Commissione di gara.
Non si possono equiparare due fattispecie ben diverse, ovvero lâapertura accidentale del plico, imputabile a un errore di un soggetto partecipante a una procedura concorsuale, allâipotesi in cui lâincisione del plico medesimo sia ascrivibile a un errore di un funzionario dellâAmministrazione. In particolare, non può determinare la revoca della procedura ad evidenza pubblica il fatto che il plico contenente la domanda di partecipazione sia stato aperto in modo accidentale dal funzionario addetto alla ricezione della posta, atteso che, per principio generale, le conseguenze della condotta colposa della P.A. non possono refluire in danno del soggetto partecipante alla procedura
Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che, essendo lâapertura del plico imputabile al funzionario della P.A., "lâAmministrazione legittimamente avrebbe potuto consegnare il plico alla commissione per la valutazione dellâofferta".
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 febbraio 2011
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