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Indici della Rassegna

Titolo
NEI CONCORSI PUBBLICI LA VALUTAZIONE DELLE PROVE È LEGITTIMAMENTE IN FORMA NUMERICA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza 31 gennaio 2011 n. 879.
Testo
E’ confermato il già consolidato orientamento del giudice amministrativo [che è ormai divenuto "diritto vivente" e giudicato conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa giusta la sentenza della Corte Costituzionale sentenza 30 gennaio 2009 n. 20] secondo cui il voto numerico è di per sé idoneo a identificare il livello di sufficienza o di insufficienza della prova concorsuale sostenuta.
Non si ha la necessità nelle dette fattispecie di ponderazione fra una pluralità di interessi in gioco ai fini dell’adozione di una statuizione provvedimentale.
Non si è mai posto in dubbio che le valutazioni della commissione giudicatrice, sia con riferimento alle prove scritte che alle prove orali, siano espressione di un’ampia discrezionalità tecnica che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Il voto numerico ed il giudizio conclusivo che ne deriva è espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione e soddisfa l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della legge 241/1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Se, poi, è la stessa disciplina normativa a rendere adeguato il giudizio con formula numerica, specificandosi che la detta formula sintetica integra la necessaria motivazione richiesta dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è incontrovertibile che non sono violate le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.
Anche se in forma sintetica non vi è dubbio che la commissione esprima una valutazione, positiva o negativa dell’elaborato e se alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, alla valutazione negativa segue un giudizio di inidoneità che implica, senza alcuna possibilità di dubbio, il mancato raggiungimento della sufficienza.
In altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.
Il presunto difetto di motivazione potrebbe avere qualche effetto solo laddove il candidato possa dar modo di provare l’arbitrarietà o l’irragionevolezza del giudizio
Né è ad esso consentita la sovrapposizione all’apprezzamento discrezionale della Commissione esaminatrice.
Il giudice ha ripercorso comunque gli elementi salienti della sentenza della Corte Costituzionale che ha ormai figatoogni dubbio circa la inesistenza di un dovere di motivazione delle valutazioni “escludendo che nel ns ordinamento possa individuarsi un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità” ; la detta tesi è consolidata nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato escludendo che la tesi minoritaria possa avere affermazione giurisprudenziale, per essere la soluzione interpretativa della sufficienza della valutazione numerica trasformata in principio di diritto.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
martedì 15 febbraio 2011
 
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