Indici della Rassegna
Titolo
RIMEDI ESPERIBILI DALLA P.A. NEI CONFRONTI DEI PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO âAD ACTAâ
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. I - sentenza 1° febbraio 2011 n. 188.
Riferimenti normativi:
- Artt. 21, 34, 114, 117 c.p.a.
- Art. 21 nonies L. 241/1990.
Testo
Eâ illegittima una deliberazione con la quale il consiglio di un ente pubblico ha annullato in autotutela un provvedimento emesso dal commissario ad acta - nominato dal giudice amministrativo in sede di annullamento del silenzio della P.A. - di rilascio di un permesso di costruire (nella specie per il mutamento di destinazione dâuso di un immobile). Infatti, lâunica iniziativa che lâamministrazione può assumere rispetto agli atti e/o provvedimenti adottati dal commissario ad acta, è quella dellâincidente di esecuzione, da proporre innanzi allâautorità giurisdizionale; sicché lâamministrazione non ha, in radice, il potere dâannullare in autotutela i provvedimenti del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo.
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza in rassegna, ha ritenuto che lâart. 21 c.p.a., il quale annovera espressamente la figura del commissario ad acta tra gli ausiliari del giudice, si riferisce alle fattispecie nelle quali il giudice amministrativo "deve sostituirsi allâamministrazione" sicché, posto che il commissario nominato ai sensi dellâart. 117 c.p.a. (a differenza di quello nominato in sede di ottemperanza) sostituisce lâamministrazione e non il giudice â non avendo la pronuncia sul silenzio, almeno di regola, alcun contenuto specifico al quale dare ottemperanza, ulteriore rispetto allâobbligo di provvedere â la previsione dovrebbe essere esclusivamente riferita alle fattispecie di cui agli artt. 34, comma 1, lett. e) e 114 c.p.a..
E, invero, a seguito della perdurante inerzia dellâAmministrazione e dellâadozione del provvedimento da parte del commissario ad acta, organo straordinario a cui viene attribuita una competenza specifica, si determina una definitiva perdita dei poteri rimanendo precluso allâ amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.
Il principio, già affermato dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai provvedimenti adottati dal commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in cui lâamministrazione resistente abbia annullato dâufficio il provvedimento adottato dal commissario nominato con la pronuncia di accoglimento del ricorso, avverso il silenzio proposto dalla società ricorrente.
Tale conclusione è sorretta in primo luogo dalla natura straordinaria dellâorgano che ha adottato lâatto (il commissario ad acta) e dalla disciplina contenuta nellâart. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 che, come noto, prescrive che lâannullamento dâufficio compete allâamministrazione che ha emanato lâatto o a quella espressamente autorizzata a farlo in base ad una norma di legge, la cui ratio deve essere individuata anche nella tutela del principio di competenza.
LâAmministrazione, peraltro, come osservato dalla sentenza in rassegna, non è sfornita di mezzi di tutela; la P.A., infatti, potrà agire proponendo ricorso avverso la determinazione assunta dal commissario ovvero attraverso lâincidente di esecuzione, a seconda che, rispettivamente, si aderisca alla tesi della natura del commissario ad acta quale organo straordinario dellâamministrazione oppure a quella dellâorgano ausiliario del giudice.
a cura del Dott. Andrea Perugi
Data
martedì 15 febbraio 2011
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