Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti:
- Ministero dei Trasporti Parere 13 gennaio 2011 n. 109.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 120 del 2010
Testo
Con lâentrata in vigore della L. 120/2010, al ministro delle infrastrutture e trasporti è attribuito il compito di definire le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di rispetto dei limiti di velocità .
Tali strumenti fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite.
Le relative prescrizioni, come stabilisce la medesima disposizione normativa, saranno adottate con apposito decreto del ministero.
In seguito alla mancata emissione del relativo provvedimento e sulla scorta della normativa di riferimento, il ministero dei trasporti ed infrastrutture ha adottato il parere in oggetto con il quale espressamente stabilisce come gli strumenti per il controllo della velocità oltre che essere ben segnalati e visibili debbono essere collocati necessariamente alla distanza non minore di quella che la legge stabilisce.
Il parere segue una precedente istruzione dei servizi di polizia nella quale, nello specificare il modo del collocamento dei rilevatori, esplicitamente si stabilisce come la distanza di un chilometro va calcolata dal segnale con cui si ripete il limite di velocità qualora sul tratto di strada interessato fosse presente unâintersezione, la quale, in questo caso, fa nuovamente reiterare il calcolo per lâapposizione dello strumento.
Il ministero dei trasporti facendo propria questa interpretazione, pur in assenza di una specifica norma, ritiene ancora applicabile la precedente normativa la quale regola lâuso degli autovelox, con lâimmediata applicabilità della prescrizione circa la distanza minima dellâinizio del limite.
La normativa è però riferibile esclusivamente a quei casi in cui i controlli automatici della velocità siano effettuati in assenza dei vigili urbani.
Pertanto, afferma il ministero, i rilevatori che la polizia municipale attiva fuori dei centri abitati debbono essere collocati ad un distanza non inferiore ad un chilometro, altrimenti la contestazione è illegittima.
Questa regolamentazione si applica pur se lâinstallazione delle macchine rilevatori sia stata oggetto di autorizzazioni prefettizie.
La prescrizione trova unâ unica sofferenza ovvero lâipotesi in cui gli autovelox sono attivati con la presenza dei vigili in loco, in questo caso infatti, le prescrizioni di cui sopra non trovano applicazione in conseguenza dellâesistenza di personale addetto, che comunque è tenuto debitamente a segnalare lâattivazione del servizio di controllo, nel rispetto di quanto stabilisce la norma dovendo i cartelli essere costantemente segnalati e ben visibili .
a cura del Dott. Stefano Grasselli
Data
martedì 15 febbraio 2011
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