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Indici della Rassegna

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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

VALORE PROBATORIO DELLE DICHIARAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Civile Sez. II Sent. n. 26232 28/12/2010.

Le dichiarazioni riportate a verbale da pubblici ufficiali circa la realtà dei fatti avvenuti in loro presenza godono di una fede privilegiata facendo piena prova fino a querela di falso.
Spetta infatti al giudice, solo a seguito di relativa querela, verificare la veridicità delle attestazioni.
In particolare, qualora risulti elevato da un vigile un verbale per passaggio di un automobilista con semaforo rosso, infrazione accertata alla presenza del pubblico ufficiale, questo ultimo non procede ad alcuna attività di valutazione o elaborazione critica e quanto riportato a verbale può essere impugnato esclusivamente con la proposizione della querela, in assenza della quale l’atto ha pieno valore.
La contestazione è quindi ammessa esclusivamente per quelle circostanze non attestate a verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o non suscettibili di fede privilegiata per essere contraddittoria sotto l’aspetto oggettivo.







ESCLUSIONE DAL BANDO PER INCOMPLETEZZA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. I, Sentenza 10 febbraio 2011 n. 251.

E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso dalla gara una ditta motivato con riferimento al fatto che la ditta stessa ha "barrato" una dichiarazione, nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente l’esclusione per incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 co. 1, lett. b) ed m-ter d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Infatti, "barrare" una dichiarazione equivale alla volontà di non fare proprio il contenuto della stessa e quindi escludere che detta dichiarazione sia stata resa.
In tal caso non può neanche richiamarsi il dovere di soccorso istruttorio, atteso che quest’ultimo, nelle procedure comparative, deve esercitarsi nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti e tale principio verrebbe violato laddove uno di essi fosse ammesso a rendere una dichiarazione dopo la scadenza del termine perentorio all’uopo previsto.



LEGITTIMITA’ DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE TELEFAX

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza 10 febbraio 2011 n. 247.

Nelle gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti, la comunicazione mediante telefax, in carenza di espresse previsioni che dispongano altrimenti, rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza di un atto e/o documento, che non può essere vanificato da semplici dichiarazioni del soggetto destinatario, che opponga di non avere ricevuto il fax.
E’ legittimo, pertanto, il provvedimento con il quale la P.A. ha comunicato alla ditta risultata aggiudicataria di una gara di appalto la revoca dell’aggiudicazione, per omessa costituzione della cauzione definitiva e per ingiustificata mancata presentazione alla stipula del contratto, nel caso in cui detto provvedimento sia stato comunicato all’aggiudicatario esclusivamente a mezzo fax.
In tal caso, infatti, non può ritenersi violato l’art. 79, d.lgs. 163 del 2006, anche nella sua formulazione anteriore a quella derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 53 del 2010, atteso che tale disposizione normativa non impone alcuna specifica modalità per la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e, quindi, anche della relativa revoca e pertanto non introduce alcuna specifica deroga al principio generale secondo cui le comunicazioni dell’Amministrazione possono legittimamente avvenire anche mediante fax.

NOZIONE DI VOLUMI TECNICI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 7 febbraio 2011 n. 812.

Vanno considerati come dei volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali - e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli «di sgombero», nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
La realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.



SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL’ASSERITA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 11 febbraio 2011 n. 924.

Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno, derivante dall’asserita occupazione, da parte di un ente locale, di un suolo privato, finalizzata alla realizzazione di una opera pubblica, conseguente all’adozione del decreto sindacale di occupazione d’urgenza, nel caso in cui non risulti acquisita agli atti di causa la prova certa del fatto che, dopo l'emanazione del decreto sindacale di occupazione di urgenza, sia seguita la effettiva materiale apprensione del bene privato.


ESPROPRIAZIONE PER P.U. - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 gennaio 2011 n. 621.

Nel procedimento previsto dall’art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo la comunicazione da parte della P.A. della stima dell’indennità di espropriazione compiuta dal collegio peritale, l’espropriando ha due sole alternative: o accetta in maniera espressa l’indennità ovvero, qualora non la condivida, deve agire in sede contenziosa dinanzi al giudice ordinario
Nel caso di accettazione dell’importo dell’indennità stabilito dal collegio peritale comunicato dalla P.A. al proprietario espropriando, deve ritenersi validamente formato l’accordo in ordine all’indennità, essendo irrilevante ai fini della formazione di detto accordo la condizione cui tale accettazione era stata subordinata (nella specie il proprietario aveva subordinato l’accettazione stessa alla condizione che anche la P.A. condividesse la stima peritale).

TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, Sentenza 1 febbraio 2011 n. 175.

Malgrado l’eliminazione dal mondo giuridico dell’istituto della cd. acquisizione sanante di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest’ultima norma (Corte Cost., sentenza 8 ottobre 2010, n. 293), deve confermarsi l’orientamento pregresso che qualifica il comportamento della P.A., nel caso di occupazione illegittima (comunque riconducibile alla estrinsecazione di un potere pubblico in ragione di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto occupazione d’urgenza, cui tuttavia non ha fatto seguito nei termini previsti dalla legge il provvedimento definitivo di esproprio), quale illecito permanente, nella cui vigenza non decorre il termine di prescrizione dell’azione.


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Data
martedì 15 febbraio 2011
 
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