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Indici della Rassegna

Titolo
Le clausole del bando devono essere interpretate privilegiando il significato desumibile dalla lettura del testo
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 aprile 2004, n. 2162)
Testo

? Il Fatto
Una ditta proponeva ricorso avverso il provvedimento di mancata ammissione alla gara per l'affidamento in concessione della gestione bar tavola calda e fredda di un Presidio Ospedaliero, con la motivazione di avere, la ditta, prodotto il listino prezzi privo di data.
Il Tar ha ritenuto legittima l'esclusione in forza della clausola dell'avviso di gara ove veniva precisato: "saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte... non contenenti le dichiarazioni e/o i documenti richiesti, ovvero contenenti dichiarazioni rese in forma parziale o incompleta, o documenti non rispondenti ai requisiti richiesti ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni rese in data anteriore a quella richiesta".

? Il Principio
I principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c. secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formulazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone che le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, devono essere lette in maniera idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandole per ciò che esse espressamente dicono e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini interpretative, ulteriori ed inespressi significati.

Sulla base di detto principio la clausola, della quale si è inteso fare applicazione, non poteva essere interpretata nel senso che qualsiasi omissione o imprecisione della dichiarazione, anche non essenziale alla formulazione dell'offerta, e non equivoca per quanto concerne la volontà di obbligarsi del concorrente, potesse assurgere a causa di esclusione, anche se non espressamente menzionata.

Non essendoci stata contestazione sulla conformità del listino depositato, il dato mancante, relativo alla data di compilazione del listino stesso, perdeva di consistenza, essendo evidente che la dichiarazione in esso contenuta veniva a coincidere con la data certa di presentazione dell'offerta.

Sulla base delle considerazione esposte il ricorso è stato accolto con con conseguente annullamento del provvedimento di non ammissione alla gara.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 19 aprile 2004
 
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