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Indici della Rassegna

Titolo
RETTIFICHE CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 16 febbraio 2011 n. 985.
Testo
L’Atto con cui il Comune procede a rettificare il certificato di destinazione urbanistica successivamente all’acquisto di un terreno in proprietà, con l’indicazione di alcuni vincoli (di carattere diretto e indiretto) e che non risultavano presenti nel primo certificato rilasciato, non può costituire motivo di ricorso, in quanto, il carattere meramente ricognitivo (e non costitutivo/provvedimentale) tipicamente riferibile al certificato di destinazione urbanistica, non risulta di per sé idoneo ad incidere in modo pregiudizievole sulle posizioni giuridiche soggettive dei proprietari delle aree interessate dall’attività certativa.
Tale carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, risulta altresì rinforzato dall’ulteriore e distinto carattere privilegiato dello stesso.
Invero, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel novero degli atti amministrativi di certificazioni redatti da un pubblico ufficiale, aventi carattere meramente dichiarativo o accertativo del contenuto di precedenti atti che, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, possiede dignità probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso.
In conseguenza, il Collegio osservava che: “….il presente gravame non può trovare accoglimento, poiché:
- la sentenza del T.A.R. risulta condivisibile per la parte in cui ha ritenuto che il certificato di destinazione urbanistica presenti un carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile;
- la medesima sentenza risulta – altresì- condivisibile per la parte in cui ha affermato che l’impugnativa in sede giudiziale avverso il decreto impositivo del vincolo indiretto di cui al DM 11 giugno 1980 non fosse più ammissibile, per essersi il vincolo stesso consolidato nei confronti del dante causa del sig. Farace (non potendosi ammettere che la validità e l’efficacia del vincolo possa essere in contestazione in occasione di ciascuna successiva alienazione del bene;
- la pronuncia in epigrafe è meritevole di conferma anche laddove ha ritenuto che l’inclusione dell’area per cui è causa nell’ambito di una zona sottoposta a vincolo indiretto non può in alcun modo incidere sulla sussistenza e sull’ampiezza del medesimo vincolo;
- non possono essere considerati sussistenti i presupposti per procedere ad una revisione del vincolo, non essendo a tal fine sufficiente il solo dato relativo alla disordinata edificazione dell’area sottoposte al vincolo medesimo…”


Autore
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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