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Indici della Rassegna

Titolo
CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 16 febbraio 2011 n. 1015. Riferimenti normativi: - Art. 3, L. n. 241/1990
Testo
Le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G) o di una variante generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità; le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, pertanto, generalmente non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente che esse non vadano ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente però nell’esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato.
Le varianti ai piani regolatori generali, possono essere distinte, in relazione alla loro funzione ed estensione, in varianti specifiche, varianti normative e varianti generali. A parte le varianti normative, che concernono soltanto le norme di attuazione del piano regolatore generale (e non anche le planimetrie e quindi l’assetto urbanistico del territorio), la differenza tra le varianti specifiche e quelle generali si fonda su di un criterio spaziale di delimitazione del concreto potere esercitato di pianificazione urbanistica, nel senso che mentre le varianti specifiche interessano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all’esigenza di rispondere a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate), le varianti generali consistono, in sostanza, in una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio, resasi necessaria perché il piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto a revisioni periodiche.
La diversa consistenza spaziale e territoriale dell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica si riflette non solo sull’obbligo della motivazione e dell’istruttoria, che incombe all’autorità amministrativa (specie in considerazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, là dove esclude dall’obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale, nel cui novero rientra lo strumento urbanistico generale), ma anche in ordine al sindacato di legittimità esigibile dal giudice amministrativo.
E’ dunque legittimo, in base alla sentenza in rassegna, il diniego di rilascio di una concessione edilizia motivato con riferimento all’incompatibilità dell’intervento edilizio con la sopravvenuta destinazione urbanistica della zona - a seguito della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale - nel caso in cui non esista un affidamento qualificato del privato in ordine alla conservazione della disciplina preesistente; in tal caso, infatti, non può essere invocato una sorta di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell’area interessata sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione (nella specie presentata peraltro nell’imminenza dell’adottando P.R.G.), che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell’Amministrazione.

a cura del dott. Andrea Perugi

Autore
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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