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Indici della Rassegna

Titolo
REQUISITO DELLA REGOLARITÀ PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228.
Testo
In una gara di appalto, ove nel bando di gara si richieda genericamente una dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006 (circa la sussistenza o meno di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti…"), può essere disposta l’esclusione per difetto del requisito delle regolarità contributiva e previdenziale solo quando la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori.
La sentenza in rassegna ha evidenziato, infatti, che tale generica prescrizione consente, in primis, che il ricorrente possa compiere autonomamente una valutazione di gravità o non gravità del debito contributivo e fornire documenti atti a chiarire e sorreggere la valutazione anzidetta. In secondo luogo comporta che la stazione appaltante, a fronte degli elementi forniti dal concorrente e discordanti con il DURC, sia costretta ad accertare l’effettiva entità della violazione contributiva e cioè se essa sia veramente "grave", tenuto conto delle disposizioni del D.M. 24 ottobre 2007, e possa ritenersi definitivamente accertata.
Soltanto quando il bando richieda che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, può dedursi che lo stesso bando esiga una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38.
Tuttavia, in sede di accertamento del possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale, deve escludersi che un DURC attestante una situazione di irregolarità comporti automaticamente l’esclusione dalla gara, rimettendo la normativa in materia ogni definitiva valutazione alla stazione appaltante, non essendo quest’ultima vincolata a valutare la gravità dell’omissione con gli stessi parametri utilizzati dal D.M. del 24 ottobre 2007, non costituendo quest’ultimo atto attuativo del codice appalti.
Il detto D.M., nel prevedere un’entità minima del "debito previdenziale" (fissato in 100 euro) al di sotto della quale non c’è irregolarità contributiva, ha lo scopo di semplificare il procedimento di rilascio del DURC, ma non esclude che, se venga superato il limite minimo anzidetto, la stazione appaltante non debba verificare la gravità o meno del debito, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Alla stregua di tale principio è illegittima, quindi, la revoca dell’aggiudicazione in favore di una ditta, per mancanza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale ex art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163 del 2006, disposta sul rilievo che l’importo dell’omesso versamento di contributi assicurativi riportato nel DURC a carico dell’impresa è risultato superiore al minimo previsto nel D.M. 24 ottobre 2007 e che esso incide automaticamente sulla posizione di gara dell’impresa stessa, senza tener conto degli elementi forniti da quest’ultima e senza valutare autonomamente la gravità della violazione ed il suo definitivo accertamento.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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