Indici della Rassegna
Titolo
REQUISITO DELLA REGOLARITÃ PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228.
Testo
In una gara di appalto, ove nel bando di gara si richieda genericamente una dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006 (circa la sussistenza o meno di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilitiâ¦"), può essere disposta lâesclusione per difetto del requisito delle regolarità contributiva e previdenziale solo quando la stazione appaltante sia oggettivamente certa che lâeventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori.
La sentenza in rassegna ha evidenziato, infatti, che tale generica prescrizione consente, in primis, che il ricorrente possa compiere autonomamente una valutazione di gravità o non gravità del debito contributivo e fornire documenti atti a chiarire e sorreggere la valutazione anzidetta. In secondo luogo comporta che la stazione appaltante, a fronte degli elementi forniti dal concorrente e discordanti con il DURC, sia costretta ad accertare lâeffettiva entità della violazione contributiva e cioè se essa sia veramente "grave", tenuto conto delle disposizioni del D.M. 24 ottobre 2007, e possa ritenersi definitivamente accertata.
Soltanto quando il bando richieda che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, può dedursi che lo stesso bando esiga una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dallâart. 38.
Tuttavia, in sede di accertamento del possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale, deve escludersi che un DURC attestante una situazione di irregolarità comporti automaticamente lâesclusione dalla gara, rimettendo la normativa in materia ogni definitiva valutazione alla stazione appaltante, non essendo questâultima vincolata a valutare la gravità dellâomissione con gli stessi parametri utilizzati dal D.M. del 24 ottobre 2007, non costituendo questâultimo atto attuativo del codice appalti.
Il detto D.M., nel prevedere unâentità minima del "debito previdenziale" (fissato in 100 euro) al di sotto della quale non câè irregolarità contributiva, ha lo scopo di semplificare il procedimento di rilascio del DURC, ma non esclude che, se venga superato il limite minimo anzidetto, la stazione appaltante non debba verificare la gravità o meno del debito, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi allâatto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Alla stregua di tale principio è illegittima, quindi, la revoca dellâaggiudicazione in favore di una ditta, per mancanza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale ex art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163 del 2006, disposta sul rilievo che lâimporto dellâomesso versamento di contributi assicurativi riportato nel DURC a carico dellâimpresa è risultato superiore al minimo previsto nel D.M. 24 ottobre 2007 e che esso incide automaticamente sulla posizione di gara dellâimpresa stessa, senza tener conto degli elementi forniti da questâultima e senza valutare autonomamente la gravità della violazione ed il suo definitivo accertamento.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 28 febbraio 2011
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