Indici della Rassegna
Titolo
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 14 febbraio 2011 n. 942..
Riferimenti normativi:
- Art. 13 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.
- L. n. 241 del 1990
Testo
Ha osservato la sentenza in rassegna che, con lâintroduzione dellâazione a tutela dellâaccesso, il legislatore ha inteso assicurare allâamministrato la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; lâinteresse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere lâattività amministrativa, eventualmente in modo lesivo. Il diritto di accesso non è, dunque, meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se lâinteressato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto lâautonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.
In base a tale pronuncia del supremo Consiglio, è illegittimo il provvedimento con il quale è stato negato il rilascio di copia degli atti relativi ad una gara di appalto richiesto da una ditta che aveva partecipato alla gara stessa, motivato con riferimento al fatto che la ditta in questione aveva proposto un ricorso nel frattempo dichiarato improcedibile, atteso che è da ritenere del tutto irrilevante quale sia stata la sorte del giudizio, avente ad oggetto la gara, da cui è derivata la richiesta di accesso (risultando, quindi, ininfluente verificare lo stato del relativo giudizio).
Va ritenuto illegittimo, altresì, il provvedimento con il quale è stata respinta lâistanza di accesso tendente ad ottenere copia degli atti di gara, motivato con riferimento al fatto che la società richiedente non aveva partecipato alla gara e che, in ogni caso, erano scaduti i termini per impugnare lâatto di indizione della procedura ovvero lâaggiudicazione definitiva dellâappalto, nel caso in cui comunque risulti che la ditta richiedente, pur non avendo partecipato alla gara, abbia interesse ad avere accesso agli atti della procedura selettiva.
Ai sensi dellâart. 13 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, deve ritenersi che il carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali - che peraltro deve risultare da motivata dichiarazione dellâofferente prodotta in sede di presentazione della offerta - non può far velo alla esibizione della restante documentazione di gara (e cioè di quella non coinvolta da tali profili di meritevole segretazione) nei confronti dei terzi interessati; in ogni caso, le informazioni a carattere segreto potenzialmente contenute in alcuni dei documenti richiesti â ove effettivamente sussistenti e risultanti da motivata dichiarazione prodotta in sede di presentazione della offerta â possono essere stralciate dalla documentazione da esibire con accorgimenti tecnici facili da osservare (come gli "omissis").
La sentenza in esame ha inoltre precisato che il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici (art. 13 del d.lgs. 163 del 2006) non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà , nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dellâordinamento.
a cura del dott. Andrea Perugi
Data
lunedì 28 febbraio 2011
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