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Indici della Rassegna

Titolo
PRESUPPOSTI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1125.
Testo
La richiesta di accertamento del danno che può conseguire dal ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo di segno positivo (ma successivo a precedente atto negativo per l’istante) va ricondotta ontologicamente al danno da lesione degli interessi legittimi pretesivi; ai fini dell’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità va ricondotta all’art. 2043 c.c.
Ne consegue che la responsabilità della Pubblica amministrazione si ricostruisce, nell’esperienza della giurisprudenza, in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, giacché la responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione non è di tipo oggettivo o formale.
Al giudice amministrativo è demandata la verifica sia dell’inadeguatezza del comportamento della pubblica amministrazione (nell’esercizio dei poteri amministrativi),sia dell’accertamento documentale del danno patito che dell’inesistenza di elementi della scusabilità dell’errore. Dovrà lo stesso valutare se il procedimento amministrativo sia regolato da disposizioni normative di difficile interpretazione, da interventi giurisprudenziali contrastanti tali da essere causa esimente della responsabilità.
Secondo unanime orientamento elemento ineludibile da accertare è la correlazione tra la mancata o tardiva acquisizione del bene della vita sottratto e le modalità di esercizio dell’azione dell’amministrazione.
L’elemento soggettivo della colpevolezza è riscontrabile se risultano violati i principi a cui deve ispirarsi l’agire pubblico ossia ragionevolezza, imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Secondo il Tar del Lazio “ai fini della scusabilità o evitabilità dell'errore della P.A., rilevante ai fini della colpa della stessa, deve farsi riferimento "al giurista di medio livello che applica professionalmente norme amministrative; sicché la … possibilità … di un'erronea interpretazione normativa deve essere considerata incolpevole … solo nell'ipotesi in cui il testo normativo sia insuscettibile di ogni comprensibilità”.
Ciò comporta che fa onere al danneggiato dare prova piena di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.
Non importa quale approccio dottrinale o meglio culturale prevalga o venga accettato comunemente nell’identificare la relazione tra il comportamento posto in essere dall’Amministrazione procedente e la posizione soggettiva di interesse legittimo intaccata pregiudizievolmente da quel comportamento, ma i presupposti per accedere alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, è la prova del titolo al rilascio del provvedimento finale ossia la chiara ed incondizionata spettanza del c.d. bene della vita.
“Ciò che si risarcisce non è una mera ed incondizionata aspettativa all'agire legittimo dell'Amministrazione, bensì, il mancato tempestivo conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell'istanza”.
Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di condanna occorre quindi accertare: a) il nesso di causalità, inteso come giudizio di relazione tra il comportamento antigiuridico tenuto dall'Amministrazione e la decurtazione patrimoniale; b) il danno, ossia la “differenza di segno positivo tra il valore del patrimonio giuridico del soggetto leso quale sarebbe stato in assenza degli atti illegittimi ed il valore che invece risulta essere per effetto di questi” .
I mancati guadagni risarcibili sono quelli desumibili o ricostruibili sulla base di documentazione ufficiale e di ordine contabile-aziendale.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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