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Indici della Rassegna

Titolo
SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Liguria, Parere 1 febbraio 2011 n. 5. Riferimenti normativi: - L. n. 122 del 2010
Testo
La L. 122/2010, di conversione del d.l. 78/2010, nell’introdurre tagli alle spese delle pubbliche amministrazioni, espressamente prevede che “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati ( nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.
Ogni ente pubblico persegue le proprie finalità istituzionali direttamente o mediante la gestione di attività esercitate da organi appositamente creati.
Il raggiungimento degli obiettivi passa quindi attraverso un plurimo intervento come può essere, tra i tanti, quello rivolto alla ricerca nell’ambito delle scienze naturali e dell’ambiente.
Queste attività rappresentano quelle che sono le missioni che la p. a. deve perseguire, missioni che esprimono le funzioni e gli obiettivi principali delle azioni amministrative dell’ente locale.
Se questa è l’idea che pervade il soggetto pubblico, le attività prettamente legate alle missioni istituzionali del comune, non possono rientrare tra quelle previste dall’art. 6 commi 7 e 8 d.l. 78/2010, sottoposti ai tagli indicati.
Non ricomprendere infatti tra le missioni fondamentali gli incarichi di studio ed attività promozionali significherebbe vanificare gli obiettivi e le finalità principali che ciascun ente è tenuto a perseguire.
Tutto ciò che riguarda l’aspetto fondante dell’ente locale è quindi sottratto alla scure della normativa.
Gestire funzioni come quelle in settori basilari e rientranti espressamente tra i compiti dei comuni come indicato nel d. lgs. 267/2000, quali la cultura, il turismo, l’istruzione, la formazione richiedono necessariamente una serie di spese per attività strettemene legate quali mostre, convegni, campagne informative che non possono che essere sottratte al taglio previsto.
Il ragionamento che la corte dei conti pone è infatti il seguente: se il comune ha come sue attività fondamentali quelle previste dal testo unico, queste operazioni, individuate dalla medesima corte come missioni, non possono, per la loro natura, rientrare nella decurtazione di spesa, così come, ed è questo l’aspetto più importante, l’esclusione riguarda altresì quei costi relative a quegli interventi ad essi strettamente collegati.
Far rientrare nella scure dei tagli quei costi significherebbe vanificare o rendere difficoltoso lo svolgimento di quelle attività che ciascun ente locale è tenuto ad esercitare.

a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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