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Indici della Rassegna

Titolo
CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – PREVISIONE DI UNA RISERVA DEL 60 PER CENTO DEI POSTI IN FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO – LEGITTIMITA’
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Lecce, Sez. I, Sentenza 22 febbraio 2011 n. 326.
Testo
La legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ha previsto la possibilità di assumere a tempo indeterminato, e quindi “stabilizzare”, il personale precario alle dipendenze degli Enti Locali.
La stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni locali è ormai esigenza primaria per cui si è ritenuto necessario individuare delle linee guida utili per indirizzare gli enti ad un corretto uso della normativa, chiarendo alcuni passaggi di incerta interpretazione
Il comma 558 della legge sopra richiamata dispone infatti che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge....”. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure non concorsuali si provvede previo espletamento di prove selettive.
Ciò può avvenire quando particolarissime esigenze di politica sociale e di raffreddamento di tensioni provocatesi all'interno di determinate categorie di lavoratori impongano di abbandonare il criterio principale in favore di una procedura più snella e forse meno garantita, ma pur sempre conforme a Costituzione.
La Corte Costituzionale, in effetti, ha rilevato che il concorso pubblico, meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito- costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche amministrazioni.
La Costituzione repubblicana affida, però, al legislatore ordinario una elevatissima discrezionalità nella individuazione dei casi o, meglio, dei contesti, in cui la regola dell'accesso mediante concorso a pubblico impiego può cedere il posto a diversa procedura di reclutamento del personale.
Le disposizioni di cui si tratta sembrano, però, rivestire carattere di specialità ed eccezionalità, essendo correlate alle note contingenze del precariato pubblico, prodottesi anche per effetto delle numerose norme di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che hanno caratterizzato le precedenti leggi finanziarie.
In questa prospettiva trova posto la questione della stabilizzazione del personale precario, ossia il tema della incorporazione definitiva nei ruoli delle PP.AA. di personale che ha avuto accesso all’impiego attraverso forme flessibili di lavoro dipendente , prive delle garanzie tipiche derivanti dallo status di pubblico dipendente assunto a tempo indeterminato. Occorre precisare, a tal riguardo, che la procedura di stabilizzazione del personale precario, contemplata una prima volta nell'ambito della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), è stata poi nuovamente disciplinata nella legge finanziaria per il 2008 (la legge 244/2007), segno evidente della sussistenza di una emergenza sociale.
In questo contesto (politico-sociale) i Giudici Amministrativi del TAR Puglia – Lecce, considerano legittimo l’operato di una Amministrazione pubblica la quale, al fine di dare attuazione alle norme previste per la stabilizzazione del personale precario (di cui all’art. 3, comma 94 della L. 244/2007), per l’assunzione di personale a tempo determinato, non ha indetto una selezione interamente riservata a soggetti da stabilizzare, ma ha indetto una selezione pubblica riservando il 60% dei posti programmati in favore di coloro che, alla data del bando, potevano vantare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, lettera b) L. 244/2007.
a cura del Geom. Renzo Graziotti


Autore
Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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