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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

AUTOVELOX

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Civile, Sentenza 15 febbraio 2011 n. 3701.

E’ nulla la multa elevata per eccesso di velocità qualora l’autovelox rilevatore dell’infrazione sia mal posizionato.
L’autovelox deve essere collocato rispettando quanto previsto dalla legge ovvero il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano altimetriche della strada interessata.
La libertà dell’organo è quindi circoscritta al rispetto di quei parametri che il legislatore ha inteso introdurre.
La presenza di tali elementi è richiesta per fare in modo conseguenza che l’eventuale fermo del mezzo deve essere effettuato in condizioni tali da non recare pregiudizio alla sicurezza nella circolazione, all’incolumità del guidatore e degli operatori del traffico.
L’apposizione dello strumento è legittima solo se risultano rispettati tutti quegli elementi previsti dal legislatore, potendo l’organo giurisdizionale verificare esclusivamente il rispetto di quanto previsto.
Qualora l’ente accertatore provveda ad elevare il verbale senza rifarsi a questi parametri, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo annullando il verbale irrogato.




POSSIBILITA’ DI ESCLUSIONE DA UNA GARA PUBBLICA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 28 febbraio 2011 n. 1245.

L’esclusione da una gara pubblica può essere disposta ogniqualvolta il concorrente abbia violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell’amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti. La carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l’esclusione deve, in primo luogo, riferirsi all’offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l’impegno dell’aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante.
Pertanto, ai fini di determinare se alcuni adempimenti previsti dalla lex specialis della gara determinino o meno legittimamente l’esclusione, costituisce metodo operativo ed interpretativo irrinunciabile il canone dell’"utilità" delle clausole e della necessità di evitare inutili appesantimenti, al fine di garantire in massimo grado la partecipazione dei concorrenti, nel rispetto della par condicio.



ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DEL SINDACO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 334.

E’ legittima una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del d. lgs. n. 267 del 2000 con la quale il commissario straordinario di un Comune ha disposto l’affidamento temporaneo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per far fronte all’improvvisa situazione di vuoto venutasi a creare in ragione dell’intervenuta revoca dell’affidamento del servizio ad una società, quale conseguenza del recesso del Comune dalla società stessa e della riscontrata impossibilità di procedere alla costituzione di una nuova società in house cui affidare in via diretta la gestione del servizio, ricorrendo in tal caso tutti i presupposti a tal fine previsti dalla citata norma ed in particolare la situazione eccezionale e contingente, nonché la temporaneità di quanto disposto e la mancanza di strumenti alternativi ordinari.
La sentenza in rassegna ha comunque dato atto che il comportamento del Comune, al di là dell’adozione dello specifico provvedimento appariva, comunque, conforme ai principi di buona amministrazione, atteso che lo stesso aveva tempestivamente provveduto a bandire una gara pubblica per l’affidamento del servizio.


FINALITA’ DELLE NORME SUL SUBAPPALTO IN UNA GARA PUBBLICA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, Sez. I, Sentenza 28 febbraio 2001 n. 172.

Le condizioni per l'ammissibilità del subappalto, di cui all'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, non sono intese unicamente a tutelare l'interesse dell'amministrazione committente all'immutabilità dell'affidatario (interesse che in sé considerato sarebbe sostanzialmente omologo a quello privato tutelato dall'art. 1656 c.c.), ma tendono invece a evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto d'interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato.

DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DELL’INFERMITA’ DA CAUSA DI SERVIZIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1149.

In base al quadro normativo delineato dal T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve ritenersi che l’Amministrazione, in sede di esame di una domanda tendente ad ottenere il riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio, quando intenda uniformarsi al giudizio medico legale del Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinario (C.P.P.O.), non deve motivare specificamente indicando le ragioni che l’hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio medico. Infatti, il giudizio del Comitato svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento: sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi.


SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

INESATTA INDICAZIONE DI UNA PARTICELLA CATASTALE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1170.

Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l'inesatta individuazione del frazionamento delle particelle catastali interessate dall'espropriazione non inficia la legittimità della procedura espropriativa stessa e a maggior ragione tale principio va applicato nella specie, in cui è facilmente rilevabile la corrispondenza dei dati a seguito del frazionamento.
Del resto, l'inesatta indicazione degli estremi di immobili oggetto di espropriazione, quando non generi incertezze, al più dà luogo ad errori materiali che possono essere rettificati in ogni momento.
Ritiene inoltre il collegio che in nessun caso, tuttavia, l’imprecisa indicazione delle particelle possa dar luogo alla giurisdizione del giudice civile: la controversia riguarda comunque l’esercizio del pubblico potere, preso in considerazione dapprima dall’art. 53 del testo unico sugli espropri (come osservato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006) e poi dall’art. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in ogni caso non incide sulla natura autoritativa degli atti emessi nel corso del procedimento, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo.


IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITU’

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 23 febbraio 2011 n. 1120.

Il procedimento per l’imposizione di servitù di passaggio con l’appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di telecomunicazione di cui all’art. 231 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 278 (T.U. in materia postale e di telecomunicazioni), disciplinato dagli artt. 233 e 234 del d.P.R. n. 156 del 1973, non comporta un effetto traslativo del diritto dominicale - ipotesi questa per la quale l'art. 231 cit. fa espresso rinvio alla procedura di esproprio disciplinata dalla legge n. 2359 del 1865.
Pertanto, per tale procedimento, non si configura come essenziale ai fini della costituzione della servitù l’osservanza delle regole stabilite dalla legge n. 2359 del 1865 e, segnatamente, dell’art. 13 sui termini per l’inizio e termine dei lavori e delle espropriazioni, alle quali l’art. 231 del d.P.R. n. 156 del 1973, rinvia nei soli casi in cui debba procedersi all’acquisizione in mano pubblica del suolo necessario per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, S.U. Civili, Ordinanza 14 febbraio 2011 n. 3569.

Il provvedimento recante una dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all’art. 13 della L. n. 2359 del 1865, è da ritenere radicalmente nullo ed inefficace, con la conseguenza che ogni atto di "occupazione" delle aree oggetto della dichiarazione costituisce comportamento meramente materiale in alcun modo collegabile ad un esercizio anche abusivo dei poteri della P.A..
In tal caso, si ha quindi un mero comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., con l'occupazione da ritenere senza titolo, e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O., non vertendosi in una ipotesi di occupazione per causa di pubblica utilità e di giurisdizione esclusiva, in difetto di poteri pubblici esercitati anche invalidamente dall'Ente pubblico.


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Data
lunedì 28 febbraio 2011
 
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