Indici della Rassegna
Titolo
Necessaria l'impugnazione anche dell'atto conclusivo del procedimento a tutela dei controinteressati
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 marzo 2004, n. 1519)
Testo
? Il Fatto
Alcuni partecipanti ad un concorso pubblico, per lâassunzione in ruolo presso il Comune di Genova, impugnavano il provvedimento relativo la loro esclusione dalla selezione e, successivamente la delibera di approvazione della graduatoria di merito finale.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per omessa notifica del gravame ad almeno uno dei concorrenti risultati vincitori (art. 21, 1° comma, Legge n. 1034/71).
Avverso detta decisione proponevano appello i ricorrenti assumendo lâerroneità della sentenza e riproponendo, nel merito, le doglianze avverso lâesclusione dal concorso.
? Il Principio
Il Supremo Consesso amministrativo, nel respingere lâappello presentato, ha rilevato che, una volta impugnata lâesclusione dalla gara di appalto o da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dellâatto conclusivo del procedimento.
Come già sottolineato nelle precedenti pubblicazioni della rassegna, il Collegio ammette lâimmediata impugnabilità degli atti preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire unâimmediata tutela giurisdizionale, anche cautelare, mediante ammissione con riserva a gare, esami e concorsi.
Tale possibilità di immediata impugnazione dellâatto lesivo non si deve, tuttavia, tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche lâatto finale.
Il Consiglio di Stato precisa che non bastano lâimpugnazione dellâatto preparatorio ed il suo annullamento giurisdizionale a far cadere il provvedimento finale, ancorché non impugnato.
Lâesposta omissione aprirebbe le porte alla sicura violazione dei principi di tutela dei controinteressati i quali solitamente non sono individuabili in relazione allâatto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale, sicché lâimpugnazione dellâatto preparatorio non sarebbe notificata ad alcun controinteressato.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 19 aprile 2004
Valuta questa Pagina stampa