Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Necessaria l'impugnazione anche dell'atto conclusivo del procedimento a tutela dei controinteressati
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 marzo 2004, n. 1519)
Testo

? Il Fatto
Alcuni partecipanti ad un concorso pubblico, per l’assunzione in ruolo presso il Comune di Genova, impugnavano il provvedimento relativo la loro esclusione dalla selezione e, successivamente la delibera di approvazione della graduatoria di merito finale.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per omessa notifica del gravame ad almeno uno dei concorrenti risultati vincitori (art. 21, 1° comma, Legge n. 1034/71).
Avverso detta decisione proponevano appello i ricorrenti assumendo l’erroneità della sentenza e riproponendo, nel merito, le doglianze avverso l’esclusione dal concorso.


? Il Principio
Il Supremo Consesso amministrativo, nel respingere l’appello presentato, ha rilevato che, una volta impugnata l’esclusione dalla gara di appalto o da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento.
Come già sottolineato nelle precedenti pubblicazioni della rassegna, il Collegio ammette l’immediata impugnabilità degli atti preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire un’immediata tutela giurisdizionale, anche cautelare, mediante ammissione con riserva a gare, esami e concorsi.

Tale possibilità di immediata impugnazione dell’atto lesivo non si deve, tuttavia, tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale.

Il Consiglio di Stato precisa che non bastano l’impugnazione dell’atto preparatorio ed il suo annullamento giurisdizionale a far cadere il provvedimento finale, ancorché non impugnato.
L’esposta omissione aprirebbe le porte alla sicura violazione dei principi di tutela dei controinteressati i quali solitamente non sono individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale, sicché l’impugnazione dell’atto preparatorio non sarebbe notificata ad alcun controinteressato.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 19 aprile 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa