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Indici della Rassegna

Titolo
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CONTROLLO IN SEDE STATALE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 9 marzo 2011 n. 1483.
Testo
Il termine di sessanta giorni per l’annullamento in sede statale del nulla osta paesaggistico - previsto dall'art. 82 comma 2 dpr n. 616 del 1977, nel testo modificato dall'art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985 - ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l'atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia.
E’ pertanto tempestivo l’annullamento in sede statale di detto nulla osta che sia stato adottato entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è pervenuto, a nulla rilevando che esso è stato comunicato oltre detto termine.
Il potere di annullamento in sede statale del nulla osta paesaggistico non comporta il riesame delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, ma si esprime in un controllo di mera legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria.
In detta sede di valutazione delle determinazioni che attengono alla tutela di un bene vincolato, infatti, l’Autorità statale ben può (e deve) indagare, sotto specie della legittimità delle determinazioni stesse, se l’ente locale abbia o meno tenuto in conto tutti gli aspetti della concreta fattispecie, pronunciando il proprio giudizio in modo non solo motivato, ma anche con motivazione scevra da difetti, in particolare con adeguata considerazione del vincolo e degli aspetti paesaggistici da tutelare e della loro compatibilità con l’intervento edilizio considerato.
Nella specie, da un lato, si riscontra il presupposto della carenza di motivazione dell’atto del Comune poiché, come indicato nelle deduzioni dei ricorrenti e nella sentenza impugnata, limitato al recepimento della determinazione della Commissione beni ambientali (di data 29 aprile 1987), recante "parere favorevole", e, dall’altro, doverosamente, quindi, la Soprintendenza ha motivato sulla incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico.
La motivazione della Soprintendenza, infine, non risulta apodittica poiché vi si indicano specificamente gli interventi giudicati contrastanti con il detto contesto ("le variazioni dei prospetti e lo scavo attorno al fabbricato per l’ampliamento dello spazio disponibile, ai lati e sul retro dell’immobile"), che sono peraltro quelli caratterizzanti la trasformazione del manufatto.

a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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