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Indici della Rassegna

Titolo
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Tar Lombardia - Brescia, Sez. I - sentenza 3 marzo 2011 n. 375. Riferimenti normativi: - Art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10. - Artt. 23 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001
Testo
Le controversie sull'esatta quantificazione dei contributi dovuti per il rilascio delle concessioni edilizie/permessi di costruire attengono a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale; tali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo già dall'art. 16 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, sono giudizi di carattere civile relativi all'esistenza o all'entità di un'obbligazione legale e sono azionabili negli ordinari tempi di prescrizione.
Ha osservato la sentenza in rassegna che il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d’uso concretamente impressa all’alloggio, in quanto una diversa utilizzazione rispetto a quella stabilita nell’originario titolo abilitativo può determinare una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Il fondamento del contributo di urbanizzazione – da versare al momento del rilascio di una concessione edilizia – non consiste quindi nell'atto amministrativo in sé, bensì nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità.
Anche nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta ipso jure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e, quindi, la gratuità dell’operazione.
Per ciò che riguarda il mutamento della destinazione di uso di un immobile senza l'esecuzione di opere edilizie è sufficiente una denuncia di inizio di attività; in tal caso, tuttavia, va rideterminato il contributo dovuto per oneri urbanistici ove si sia in presenza di un maggior carico urbanistico connesso con il passaggio del manufatto dall’originaria alla nuova categoria edilizia, dovendosi tener conto, nella stessa ipotesi, anche del costo di costruzione (stante il diverso coefficiente che grava su tale parametro in caso di diversa utilizzazione del bene). Nel caso in cui si tratti di mutamento di destinazione d’uso avvenuto precedentemente alla presentazione della denuncia di inizio attività (d.i.a.), la regolarizzazione dell’intervento comporta anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, in una delle sue varie articolazioni.
Nel caso di d.i.a. per mutamento di destinazione d’uso relativa ad un immobile che ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege (articolo 142 del Codice dei beni culturali), è onere della P.A. indire una conferenza dei servizi, così come previsto dall’art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001.
A cura del dott. Andrea Perugi



Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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