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Indici della Rassegna

Titolo
CONDONO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Sez. I quater, sentenza 28/02/2011 n. 1790.
Testo
La presentazione di una istanza di condono edilizio, avvenuta antecedentemente all’ordine di demolizione può dare luogo a due possibili risultati: o l’Amministrazione comunale si pronuncia favorevolmente accogliendo l’istanza dell’interessato, il che legittimerebbe l’opera in questione o si pronuncia negativamente rigettandola.
Nell’un caso, l'eventuale accoglimento della predetta istanza legittimerebbe l'opera in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria.
Nell’opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità del manufatto, e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare con apposito gravame il diniego di sanatoria.
Tuttavia, corre l’obbligo sottolineare, la possibilità per la p.a. di adottare un provvedimento (intermedia), rispetto ai due sopra esplicitati, si tratterebbe del cd. preavviso di diniego.
L`art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, chiarisce che tale preavviso, costituisce un atto (privo di contenuto provvedimentale), con cui l’Amministrazione rende noto all’interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere al diniego della sua domanda. Trattasi, cioè, di una norma di garanzia partecipativa, che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire subito le più gravose vie giurisdizionali; pertanto, la stessa finalità di detta norma comporta che non vi debba essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego e il diniego medesimo, ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato (ma anche autonomamente), precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell’atto di diniego, che costituisce l’unico atto effettivamente lesivo della sfera del cittadino. Per cui l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto appare suscettibile di incidere in modo significativo sulla concreta possibilità del soggetto amministrato di tutelare il proprio interesse e tale comunicazione è certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di rilascio del permesso di costruire.
Poiché l’art. 10-bis della l. n. 241/1990, costituente garanzia di trasparenza e di buona amministrazione (e rispondente quindi anche agli interessi stessi dell’amministrazione), prevede la possibilità di un contraddittorio, con prospettazione di osservazioni scritte da parte degli interessati, sembra evidente che del mancato accoglimento di tali osservazioni debba essere data ragione nel provvedimento finale. Purtuttavia, così come non vi deve essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego e il diniego medesimo, ugualmente non è necessaria una analitica confutazione delle osservazioni del privato, essendo sufficiente che nell’atto conclusivo del procedimento si attesti l’avvenuto esame da parte dell’amministrazione di tali osservazioni, ben potendo dalle ragioni giustificative poste a base del provvedimento dedursi i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni del privato.
Infine e per concludere, qualora il Comune emettesse un provvedimento di diniego sulla domanda di condono, ferma restando l’impugnativa del diniego, (come è avvenuto nella sentenza in rassegna), il ricorso avverso la pristina ordinanza di demolizione non ha più ragion d’essere, perché essa è destinata ad essere sostituita da un nuovo provvedimento sanzionatorio, da emanarsi a cura dell’amministrazione comunale.

a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni


Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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