Indici della Rassegna
Titolo
APPALTI DI FORNITURE
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 4 marzo 2011 n. 1380.
Riferimenti normativi:
- Art. 68, comma 13, D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Testo
Ha osservato la sentenza in rassegna che, ai sensi dellâart. 68, comma 13, del codice dei contratti pubblici, le specifiche tecniche non possono menzionare un procedimento determinato, né fare riferimento ad un tipo, ad unâorigine o a una produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
In tema di appalti di forniture, l'Amministrazione può legittimamente individuare particolari caratteristiche tecniche, ma a condizione che la loro specificazione sia effettuata con riferimento ad elementi in grado distinguere nettamente l'oggetto della fornitura, senza determinare alcuna discriminazione nei confronti delle imprese di settore; di conseguenza, è vietato prevedere specifiche tecniche, che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, a meno di non inserire la clausola di equivalenza, ammissibile quando le stazioni appaltanti non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche tecniche sufficientemente precise.
Eâ illegittimo, dunque, il criterio di valutazione dellâofferta tecnica previsto dalla lex specialis di una gara di appalto per forniture, che prevede lâattribuzione di un rilevante punteggio a caratteristiche dello strumento e/o del prodotto da fornire che si identificano nellâutilizzo di brevetti industriali nella titolarità della ditta risultata aggiudicataria, senza alcun riferimento al principio di equivalenza; tale criterio, infatti, oltre che con i principi in materia di par condicio e di non discriminazione nelle gare, contrasta con il principio di cui allâart. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), applicabile anche ai contratti sotto soglia, secondo il quale le specifiche tecniche non possono menzionare un procedimento determinato, né fare riferimento ad un tipo, ad unâorigine o a una produzione specifica, che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Lâunica deroga al suddetto principio è legittimamente ammissibile solo quando il riferimento sia indispensabile ad individuare lâoggetto dellâappalto, ma in tale caso la descrizione deve essere accompagnata dallâespressione "o equivalente".
In sede di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, mentre non è ravvisabile il necessario presupposto della colpa della P.A. allorché quest'ultima abbia conformato la propria azione a consolidate interpretazioni giurisprudenziali, di converso deve ritenersi che, salvo casi eccezionali, colpa possa ravvisarsi allorchè la condotta dellâAmministrazione si sia posta in termini collidenti ed antitetici rispetto a plurime interpretazioni giurisprudenziali.
Il risarcimento dei danni per perdita di chance, invece, va quantificato con la tecnica della determinazione dell'utile che sarebbe stato possibile conseguire in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara, posto che tale tipo di danno - non potendo essere provato nel suo preciso ammontare - deve essere quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
A cura del dott. Andrea Perugi
Data
martedì 15 marzo 2011
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