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Indici della Rassegna

Titolo
APPLICABILITÀ DELLA TEORIA DEL C.D. "FALSO INNOCUO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza 1° marzo 2011 n. 599.
Testo
Nell'ambito dei rapporti amministrativi, ed in particolare in materia di gare pubbliche di appalto, la valutazione del carattere innocuo del falso deve essere compiuta "ex ante", e ciò al fine di evitare che i candidati alla stipula di un contratto (o ad altra situazione giuridico-soggettiva ampliativa della loro sfera giuridico-patrimoniale), dopo aver reso, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, le disconoscano, una volta accertato che le stesse sono inutili allo scopo di conseguire il risultato sperato, con evidente violazione del principio della par condicio.
Discende che il falso contenuto in una dichiarazione sostitutiva prodotta dai concorrenti alla stazione appaltante, per poter essere considerato innocuo, secondo la suddetta categoria penalistica, non deve essere, neanche potenzialmente, in grado di incidere sul procedimento di gara, con la conseguenza che non può essere ritenuto innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle finali determinazioni dell’Amministrazione in merito all’esito della procedura di evidenza pubblica.
In altri termini, per il Collegio, l’eventuale falsa dichiarazione del concorrente, ove idonea, in fieri, ad incidere, e, in particolare, a fuorviare la stazione appaltante sulle future decisioni relative alla partecipazione ed alla aggiudicazione della gara in senso favorevole al concorrente stesso, dovrebbe determinare, in modo pressoché automatico, la sua esclusione.
In tal caso, infatti, le suddette determinazioni della P.A. sarebbero fondate su un processo di formazione della volontà (contrattuale) della stazione appaltante, che si è giovato di una motivazione o di una premessa ancorata a dati fattuali falsi, ovvero su presupposti non fedeli alla realtà.
Pertanto, è legittima, nel caso di specie, l’esclusione di una ditta da una gara di appalto motivata con riferimento al fatto che la ditta esclusa ha falsamente dichiarato che non vi erano stati direttori tecnici sostituiti o cessati dalla carica nel triennio precedente, nel caso in cui il bando di gara, ai fini della partecipazione, richieda espressamente alle imprese offerenti di rilasciare una doppia dichiarazione con riguardo in primis al fatto che nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando non fosse cessato né fosse stato sostituito il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, in secondo luogo che i soggetti eventualmente cessati non avessero riportato condanne penali tali da incidere sulla affidabilità morale e professionale
Ha osservato al riguardo la sentenza in rassegna che, nell’ipotesi prospettata, la dichiarazione dell’impresa doveva considerarsi falsa, a nulla rilevando che il medesimo direttore tecnico non avesse compiuto atti afferenti il predetto incarico, non rivestendo alcuna rilevanza in proposito, trattandosi di circostanza che, di per sé, non era idonea a dimostrare che la relativa nomina risultante da atti pubblici sia frutto di un mero errore materiale.
Nè l’omissione della menzione del direttore tecnico cessato poteva considerarsi un "falso innocuo", sia perché contrastava con una specifica prescrizione disposta dalla lex specialis a pena della esclusione, sia perché l’indicazione del soggetto cessato non poteva ritenersi ex ante potenzialmente inidonea ad incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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