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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 334. Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 267 del 2000
Testo
Le ordinanze contingibili ed urgenti quali provvedimenti extra ordinem, richiedono, quale presupposto imprescindibile, una situazione di estremo pericolo effettivo da fronteggiare e collegata ad una ipotesi eccezionale ed imprevedibile, cui non è possibile far fronte con i normali mezzi che il legislatore appronta.
Il richiamo esplicito a questi elementi preclude in radice che il provvedimento sopra indicato possa essere utilizzato per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie.
Trattandosi di atti che esorbitando il normale potere, essi debbono essere adeguatamente motivati con giustificazioni precise e non generiche che possano far legittimare la loro presenza nell’ordinamento, non risultando congruo un generico riferimento a possibili pericoli per la salute pubblica.
L’art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressamente conferisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’ adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, in grado di fronteggiare immediatamente la situazione creatasi.
Lo strumento utilizzabile, per essere legittimo, deve essere l’unico a porre rimedio ad una situazione con le caratteristiche previste dal legislatore non potendo nessun altro provvedimento tra quelli utilizzabili a risolvere tempestivamente il problema creatosi.
All’interno di questo ristretto margine si muove il potere ordinamentale sindacale, il cui contenuto è perfettamente legittimo nell’ipotesi in cui si fosse disposto l’affidamento temporaneo del servizio per la raccolta rifiuti ad una società, in conseguenza di un recesso ad opera del comune con quella che fino a quel momento gestiva il servizio preposto.
La necessità ed urgenza della situazione creatasi allo scopo di garantire nell’immediatezza la prosecuzione dell’attività in un settore quale quello della raccolta dei rifiuti, la temporaneità provvedimentale, l’assenza di adeguati strumenti ordinari, rendono legittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata.
La perfetta idoneità provvedimentale è riscontrabile nel presupposto che l’intervento è, come riprodotto nell’art. 50 T. U., posto a tutela delle emergenze sanitarie o igiene pubblica, che potrebbero venirsi a creare a seguito del blocco dell’attività nella raccolta dei rifiuti.
La correttezza dell’attività amministrativa è riscontrabile nel tempestivo intervento del Comune che, oltre ad adottare il provvedimento cui sopra, ha contemporaneamente attivato il procedimento per bandire una gara allo scopo di affidare alla concorrente che risulterà vincitrice, l’ espletamento dell’incarico.

a cura del Dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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