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Indici della Rassegna

Titolo
PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO PER INFORTUNIO IN ITINERE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Adunanza Gen., Parere 22 febbraio 2011 n. 808.
Testo
Secondo unanime orientamento il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale con la conseguenza che la sua esperibilità è ammessa in tutti i casi in cui non sia esclusa esplicitamente dalla legge e quindi anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, tra cui quelle concernenti le controversie aventi ad oggetto atti di gestione del rapporto di impiego privatizzato.
Purtuttavia va evidenziato che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica risulta esperibile “unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa". Sono improponibili avanti al detto organismo le controversie in materia di pubblico impiego perché rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O.
Poiché la citata disposizione non ha valenza di interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo, di talchè potrà rendersi un parere su di un ricorso straordinario in materia di pubblico impiego privatizzato se notificato anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice.
Ciò premesso ed entrando nel merito della fattispecie si è reputato ammissibile l’indennizzo per l’infortunio in itinere subito dal lavoratore con un mezzo proprio nella tratta tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro solo al verificarsi delle condizioni di necessità dell’uso del veicolo privato a cui fa speculare riscontro la prova della sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento e l’uso del mezzo proprio sia stato preventivamente autorizzato:
La giurisprudenza ha negato l’indennizzabilità dell’infortunio se non provata la "necessità" dell’uso del mezzo privato di trasporto per raggiungere il posto di lavoro, non essendo sufficiente un mero risparmio dì tempo, ovvero ancora quando il luogo dell’incidente non rientra nel normale percorso abitazione-ufficio.
Di contro l’indennizzabilità è ammessa nell’ipotesi in cui il fatto lesivo si sia verificato in pausa pranzo se l’uscita sia determinata dalla mancanza di una mensa aziendale.
Ulteriore fattispecie in cui è da considerare legittimo il diniego dell’indennizzo risiede nella diretta, ovvero concorrente, responsabilità del dipendente acclarata, nella determinazione causale dell'evento, dall’accertata infrazione delle norme dettate dal Codice della strada. L’illiceità del comportamento pone infatti l'evento lesivo al di fuori della tutela pubblicistica per la mancanza di ogni nesso eziologico tra fatto ed il servizio.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
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