Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Circolare presidenza Consiglio dei Ministri 23/12/2010 n. 14. Riferimenti Normativi: - D. legislativo 150/2009
Testo
Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni del d. legislativo 165/2001, così come innovato dalla recente normativa 2009, il ministero per la funzione pubblica ha emanato una circolare nella quale ha innanzitutto affermato la natura imperativa delle norme – art. 55 fin ad art. 55 octies - recentemente introdotte; ciò implica che tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva ed eventuali clausole contrattuali difformi sono nulle di diritto ed automaticamente sostituite da quelle previste dalla norma.
Il codice disciplinare deve obbligatoriamente essere pubblicato mediante affissione nel luogo di lavoro allo scopo di permettere a tutti i dipendenti di esserne a conoscenza.
Alla affissione equivale la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
L’aspetto più importante introdotto dalla novella 2010 è la valorizzazione del ruolo del dirigente al quale viene riconosciuto il potere di contestare l’addebito ed irrogare la conseguente sanzione,
nel caso di riconoscimento della responsabilità, non solo nell’ipotesi di rimprovero verbale e censura, ma pur per quelle infrazioni di minore gravità, ovvero tutti quei provvedimenti inferiori alla sospensione con conseguente privazione della retribuzione sino a dieci giorni.
Per le ipotesi di maggiore gravità, o qualora nella struttura non fosse presente un dirigente, il procedimento è di competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari.
Il conferimento dell’incarico in capo a colui che fosse in possesso della qualifica dirigenziale fa presupporre che il potere può essere esercitato dal dipendente con incarico, pur a tempo determinato, dirigenziale.
Negli enti locali nelle quali manchi la suddetta qualifica il ruolo può essere ricoperto dal funzionario al quale, in base al Testo Unico Enti Locali, risulta attribuito le relative funzioni.
Qualora l’infrazione è commessa dal dirigente, organo competente ad irrogare le sanzioni è il direttore generale o colui al quale è conferito il relativo incarico.
In riferimento a particolari infrazioni commesse dal dirigente, nella sua qualità di organo competente nel procedimento, il quale viene meno all’ obbligo nell’esercitare ovvero collaborare in un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, la competenza è in capo all’ufficio procedimento disciplinari.
E’ riconosciuto, comunque, alla contrattazione collettiva derogare a quanto espressamente previsto ma non per quel che riguarda le materie, il procedimento, la sanzione applicabile.
Per le altre infrazioni commesse dal dirigente, rimanendo ferma la contestazione e l’istruttoria all’ufficio individuato dall’amministrazione, in base al proprio ordinamento, l’irrogazione della sanzione è di competenza del dirigente di ufficio dirigenziale generale.

a cura del Dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
martedì 15 marzo 2011
 
Valuta questa Pagina
stampa