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Indici della Rassegna

Titolo
Risarcimento danni per lesione di interessi legittimi pretensivi
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, sez. II - ter, sent. 7 aprile 2004, n. 3266)
Testo

Con la sentenza emarginata, i Giudici amministrativi hanno ribadito la propria giurisdizione esclusiva in merito alla domanda di risarcimento dei danni in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 7 L. n. 205/2000.
Del resto, il Giudice amministrativo, ai sensi della disposizione citata, è competente su tutte le domande relative ai diritti patrimoniali consequenziali, tanto nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, quanto in quella esclusiva.
È necessario, però, che il danno rivendicato sia stato causato da un provvedimento amministrativo anche per compiere una selezione delle differenti richieste di risarcimento.

? Il Fatto
Le questioni giuridiche, sottese alla sentenza in esame, muovono da un illegittimo provvedimento di revoca del precedente atto, adottato da un ente pubblico, e avente ad oggetto la concessione di un contributo.

? Il Diritto
A seguito della concessione del contributo il privato è titolare comunque di un interesse legittimo, rispetto alla potestà dell’amministrazione, di incidere, in via di autotutela, sull’esercizio del proprio potere discrezionale, sulla posizione di vantaggio con la revoca del provvedimento concessorio.
Nel caso in questione, il soggetto, destinatario del provvedimento concessorio, è titolare di un interesse legittimo pretensivo che si sostanzia in una pretesa ad un dato comportamento da parte della P.A. diretto ad ampliare la sfera giuridica del privato.
Nel caso di interessi legittimi pretesivi risulta necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento danni, individuare ulteriori elementi, tra cui, la violazione con il provvedimento ritenuto illegittimo delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.
L’illegittima revoca del provvedimento di concessione del contributo determina il risarcimento del danno che sarà determinato dagli interessi legali, calcolati sull’importo nominale del contributo, e il maggior danno sarà individuato dalla differenza tra gli interessi al saggio legale e gli interessi al tasso medio bancario.
In merito alla eventuale richiesta del danno esistenziale, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la necessità dell’indicazione da parte del ricorrente delle prove attestanti il danno evento e cioè la concreta situazione di disagio del soggetto danneggiato.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 19 aprile 2004
 
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