Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 16 marzo 2011 n. 1617.
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 157/1995
Testo
Nello svolgimento di una gara di appalto, nei verbali debbono essere indicate tutte le operazioni, comprese quelle relative alla chiusura e custodia dei plichi tra una seduta e lâaltra.
Qualora le valutazioni delle offerte siano svolte in più sessioni, le operazioni di gara saranno illegittime se nei verbali non si faccia espresso riferimento alle modalità di tenuta dellâintera documentazione con contestuale indicazione del responsabile a ciò preposto.
Lâillegittimità delle operazioni è ancora più marcata se risulti provato che nessuna cautela idonea è stata posta in essere allo scopo di garantire lâintegrità e la corretta conservazione delle buste contenenti le offerte.
La mancata indicazione delle cautele previste non è quindi, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, un puro errore inidoneo ad incidere sulla procedura, ma si tratta di un elemento in grado di inficiare la regolarità della gara.
Si tratta di una elaborazione interpretativa molto rigorosa la quale si fonda sulla necessità della rigorosa prova, rinvenibile nei verbali, che, nel caso in cui lâintero procedimento si protragga per più sedute, tutti i plichi debbono risultare risigillati e rinchiusi in modo tale da evitare qualsiasi manomissione, consegnando il tutto ad un soggetto individuato come responsabile.
Queste accortezze rispondono in modo preciso e puntiglioso agli obblighi cui è tenuta ogni commissione giudicatrice la quale deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la regolarità dellâintero procedimento.
Lâeventuale illegittimità non può essere sanata da una dichiarazione postuma del presidente ovvero del segretario poiché questa dichiarazione non può surrogare il valore del verbale di gara che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione.
Il fondamento di questo intendimento risiede nella circostanza che le offerte debbono essere segrete e deve essere garantita la par condicio tra tutti i concorrenti nel rispetto dei principi fondamentali di buon andamento ed imparzialità che sono a base dellâazione amministrativa.
Eâ quindi elemento fondamentale per la legittimità delle operazioni che nel verbale di gara siano espressamente richiamate le misure adottate a tutela dellâintegrità delle buste contenti le offerte.
Eâ giusto precisare che questo intendimento giurisprudenziale non risulta univoco, infatti lo stesso Consiglio di Stato, in una recente sentenza (22 febbraio 2011 n. 1094) ha ribadito come la mancata dettagliata indicazione nei verbali delle modalità di custodia dei plichi non è di per sé motivo di illegittimità poiché è necessario provare in concreto lâeffettiva alterazione della documentazione.
Presupposto quindi per lâaccoglimento del ricorso sarebbe la prova in concreto delle manomissioni e non la circostanza che la tutela dellâintegrità dei plichi deve essere assicurata in astratto.
A fronte di questa interpretazione meno rigorosa, la sentenza in rassegna afferma il principio che rientra tra i compiti della pubblica amministrazione garantire sempre lâimparzialità e la correttezza dellâoperato, che risulterebbero alterati e quindi andrebbe ad inficiare lâintero procedimento, ogniqualvolta la condotta sia tale da non violare gli obblighi cui ciascun ente è tenuto.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 31 marzo 2011
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