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Indici della Rassegna

Titolo
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NELLE GARE DI APPALTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Tar Puglia – Lecce, Sez. III, Sentenza 14 marzo 2011 n. 493
Testo
In materia di gare di appalto è applicabile il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, così da dare conoscenza all’Amministrazione appaltante dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti. Tale principio nasce dall’esigenza di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici un controllo preliminare dei requisiti dei concorrenti e di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive in corso di gara delle imprese candidate.
In base alla sentenza in rassegna, è legittima la delibera con la quale la P.A. appaltante, dopo essersi resa conto che la ditta cui era stata aggiudicata la gara di appalto non corrispondeva alla ditta destinataria dell’invito alla gara mediante trattativa privata, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e del relativo contratto. E’ irrilevante, a tal fine, la circostanza che si trattava di trattativa privata, atteso che l’Amministrazione comunque aveva previamente selezionato le ditte da invitare, apprezzandone i requisiti di capacità tecnica, solidità, economica, serietà, affidabilità e che, pertanto, non poteva ritenersi ammessa la partecipazione alla gara stessa di una ditta non invitata. A tal proposito, la P.A. appaltante, dopo avere disposto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara a trattativa privata, può ben stabilire di non procedere all’espletamento di una nuova gara e di avvalersi invece della graduatoria stilata in occasione di quella conclusasi con l’aggiudicazione annullata, atteso che tale decisione non può che essere rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la quale ha ritenuto di potere utilizzare le risultanze della gara informale precedentemente esperita.
Va altresì ritenuto legittimo, in base alla sentenza in esame, il provvedimento di esclusione dalla gara (con conseguente annullamento dell’aggiudicazione) di una riunione temporanea d’imprese, a nulla rilevando la dichiarazione della mandataria di voler svolgere il servizio autonomamente e come impresa singola, ove la mandante, così come dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla gara, debba eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e la mandataria abbia l’esclusivo ruolo di coordinamento dei lavori e di vigilanza sul rispetto delle procedure imposte dalla normativa di gara; in tal caso, infatti, il principio di immodificabilità soggettiva nelle gare di appalto non opera solo a tutela dell’interesse della stazione appaltante al controllo dei requisiti soggettivi in capo all’impresa "superstite", ma anche quale basilare regola di continuità nelle caratteristiche, anche oggettive, della stessa offerta, la quale, a seguito del venir meno della mandante, risulta di fatto non più realizzabile, quanto meno nella sua connotazione originaria.
a cura del dott. Andrea Perugi

Autore
Data
giovedì 31 marzo 2011
 
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