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Indici della Rassegna

Titolo
AUTONOMIA DELL’AZIONE DEMOLITORIA E DELL’AZIONE RISARCITORIA AI FINI DELL’EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – sent. 23 marzo 2011 n. 3. Riferimenti normativi: - L. n. 104 del 2010.
Testo
La questione della pregiudiziale amministrativa (ossia della necessità o meno dell’annullamento dell’atto amministrativo ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno arrecato in esito alla condanna illecita dell’amministrazione) ha interessato per anni la giurisprudenza ed ha trovato oggi soluzione nell’art. 30 della legge 104/2010.
L’azione di condanna può infatti essere proposta, in via autonoma, entro il termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal versificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento.
L’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto al rimedio impugnatorio trova supporto esplicito nel dettato del codice del processo amministrativo laddove si stabilisce che la tutela deve essere piena ed effettiva in aderenza, oltre che ai principi costituzionali, anche alle disposizioni del diritto europeo.
L’interesse legittimo non è più, infatti, l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, ma è posizione sostanziale di vantaggio riferita al bene della vita che si pretende realizzare.
E’ rimessa alla valutazione della parte la scelta se limitare la pretesa alla domanda risarcitoria senza pretendere anche la cancellazione degli effetti negativi prodotti dall’atto gravato.
Non si è più nella condizione di subordinazione del risarcimento all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo ad opera del giudice a cui è riconosciuta la valutazione, comunque, della rilevanza tra omessa impugnativa e risarcibilità, escludendosi la risarcibilità per i danni evitabili con la tempestività della tutela demolitoria che avrebbe evitato il consolidarsi di effetti dannosi. Ai fini della determinazione del danno sarà analizzato il comportamento delle parti, escludendosi il risarcimento del nocumento che si sarebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza facendo ricorso agli usuali strumenti di tutela.
In estrema sintesi, seguendo anche l’indirizzo giurisprudenziale che si stava consolidando, la domanda di annullamento (inidonea alla soddisfazione dell’interesse in gioco) provoca comunque l’accertamento dell’illegittimità, (senza esito di annullamento) al fine della tutela risarcitoria dei danni prodotti dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Ma il comportamento della parte danneggiata deve essere improntato a correttezza e solidarietà anche nella fase processuale per evitare che l’inutile trascorrere dei termini decadenziali possa aggravare la propria posizione di diritto sostanziale.
L’omessa applicazione della tecnica difensiva annullatoria, che avrebbe consentito di evitare parte del danno, “integra violazione dell’obbligo di cooperazione” concretizza un comportamento di tipo opportunistico che “viola il canone della buona fede” provocando la non risarcibilità del danno.
A diversa conclusione si perviene se non esiste l’interesse all’annullamento perché l’atto ha prodotto nell’immediatezza effetti irreversibili, non consentendo il conseguimento del bene della vita vantato.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
mercoledì 25 maggio 2011
 
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