Indici della Rassegna
Titolo
AUTONOMIA DELLâAZIONE DEMOLITORIA E DELLâAZIONE RISARCITORIA AI FINI DELLâEFFETTIVITAâ DELLA TUTELA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria â sent. 23 marzo 2011 n. 3.
Riferimenti normativi:
- L. n. 104 del 2010.
Testo
La questione della pregiudiziale amministrativa (ossia della necessità o meno dellâannullamento dellâatto amministrativo ai fini dellâaccoglimento della domanda di risarcimento del danno arrecato in esito alla condanna illecita dellâamministrazione) ha interessato per anni la giurisprudenza ed ha trovato oggi soluzione nellâart. 30 della legge 104/2010.
Lâazione di condanna può infatti essere proposta, in via autonoma, entro il termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal versificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento.
Lâautonomia dellâazione risarcitoria rispetto al rimedio impugnatorio trova supporto esplicito nel dettato del codice del processo amministrativo laddove si stabilisce che la tutela deve essere piena ed effettiva in aderenza, oltre che ai principi costituzionali, anche alle disposizioni del diritto europeo.
Lâinteresse legittimo non è più, infatti, lâinteresse alla legittimità dellâazione amministrativa, ma è posizione sostanziale di vantaggio riferita al bene della vita che si pretende realizzare.
Eâ rimessa alla valutazione della parte la scelta se limitare la pretesa alla domanda risarcitoria senza pretendere anche la cancellazione degli effetti negativi prodotti dallâatto gravato.
Non si è più nella condizione di subordinazione del risarcimento allâannullamento dellâatto amministrativo illegittimo ad opera del giudice a cui è riconosciuta la valutazione, comunque, della rilevanza tra omessa impugnativa e risarcibilità , escludendosi la risarcibilità per i danni evitabili con la tempestività della tutela demolitoria che avrebbe evitato il consolidarsi di effetti dannosi. Ai fini della determinazione del danno sarà analizzato il comportamento delle parti, escludendosi il risarcimento del nocumento che si sarebbe potuto evitare con lâordinaria diligenza facendo ricorso agli usuali strumenti di tutela.
In estrema sintesi, seguendo anche lâindirizzo giurisprudenziale che si stava consolidando, la domanda di annullamento (inidonea alla soddisfazione dellâinteresse in gioco) provoca comunque lâaccertamento dellâillegittimità , (senza esito di annullamento) al fine della tutela risarcitoria dei danni prodotti dallâesecuzione dellâatto impugnato.
Ma il comportamento della parte danneggiata deve essere improntato a correttezza e solidarietà anche nella fase processuale per evitare che lâinutile trascorrere dei termini decadenziali possa aggravare la propria posizione di diritto sostanziale.
Lâomessa applicazione della tecnica difensiva annullatoria, che avrebbe consentito di evitare parte del danno, âintegra violazione dellâobbligo di cooperazioneâ concretizza un comportamento di tipo opportunistico che âviola il canone della buona fedeâ provocando la non risarcibilità del danno.
A diversa conclusione si perviene se non esiste lâinteresse allâannullamento perché lâatto ha prodotto nellâimmediatezza effetti irreversibili, non consentendo il conseguimento del bene della vita vantato.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 25 maggio 2011
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