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Indici della Rassegna

Titolo
CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali : MINISTERO DELL’INTERNO - Parere n. 2674 del 16 febbraio 2011
Testo
La gestione dei servizi pubblici locali, per poter essere sempre più aderente alle esigenze delle comunità presenti sul territorio, deve spesso prescindere dallo stretto ambito comunale .L’esigenza di individuare precise forme di collaborazione fra enti locali, al fine di evitare soluzioni disorganiche, lacunose e con costi eccessivi per la finanza pubblica, già sentita dal legislatore in passato, è stata affrontata dal D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267, che all’art. 30 recita testualmente che:
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
I consorzi tra enti locali appartengono alla categoria delle forme associative che sono inserite tra i soggetti al pari dei Comuni, delle Province, delle Aree metropolitane e delle Comunità montane, mentre le aziende speciali sono inquadrate tra le forme di gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Con il parere evidenziato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha chiarito, però, che i comuni associati non possono costituire un corpo unico di polizia municipale con una semplice convenzione che ordinariamente ammette solo la condivisione delle risorse senza trasferimento di funzioni e responsabilità Il ministero, infatti, specifica che sussiste certamente la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale «rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unioni dei comuni ex art. 30 e seguenti del D.lgs n. 267/2000, ma ribadisce che non è possibile costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizzare in alcun modo i comuni a trasferire o delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge». Ovvero non ammette la costituzione di un corpo unico con una semplice associazione intercomunale. Le forme associative, prosegue la nota, rappresentano infatti solo uno strumento operativo finalizzato a garantire un servizio più efficiente nell'ambito territoriale degli enti convenzionati «fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo». In pratica l'istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone problemi concreti sulla soggettività giuridica del nuovo ente e sulla titolarità delle funzioni riconosciute per legge al primo cittadino in materia di polizia amministrativa locale. Resta letteralmente sempre possibile però attivare un vero trasferimento di funzioni anche in materia di vigilanza urbana con la costituzione di una unione di comuni. In questo caso specifico i singoli enti locali possono legittimamente spogliarsi di funzioni, compiti e personale delegando il nuovo ente pubblico, anche integralmente, allo svolgimento delle delicate attività di polizia locale.
a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
giovedì 31 marzo 2011
 
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