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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali : Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 18 gennaio 2011 n. 83
Testo
E’ da ritenersi produttivo di danno erariale il conferimento di incarichi mediante contratti di co.co.co. aventi ad oggetto attività cui si può far fronte con personale interno dell’Ente.
Il legislatore sostanzialmente pone la parola “fine” all’utilizzo di cosiddetti co.co.co, prevedendo che il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavorati subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha sottoscritto i contratti. Viene confermato, conformemente a consolidata giurisprudenza, che la violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale.
L’art. 7 comma 6 del decreto legislativo n° 165/2001 che disciplina la materia, espressamente prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
In difetto delle condizioni di cui sopra l’incarico co.co.co. attribuito a professionista esterno rispetto al quale non sia rinvenibile un ambito di intervento connotato da un oggetto ben definito, bensì relativo ad una attività professionale di consulenza ad ampio raggio, che avrebbe potuto svolgere personale di ruolo dell’Ente, è da considerare illecito.
Ogni forma di esternalizzazione di attività pubblica si basa su presupposti generali di rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’Ente, inesistenza all’interno dell’organico di figure professionali idonee a svolgere l’incarico, indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dello stesso, della indicazione della durata e della proporzione fra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Nella fattispecie in esame, a seguito della segnalazione di danno erariale in relazione alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un professionista, viene imputato il conferimento dell’attività di consulenza (giusta delibera di giunta municipale) agli amministratori che, per la posizione rivestita, avrebbero dovuto ben conoscere le condizioni di legge che regolano la materia.
L’individuazione del professionista, nel caso in esame, è avvenuta senza espletare alcuna forma di pubblicizzazione e l’incarico è stato conferito in maniera diretta solo ed esclusivamente sulla base di un curriculum vitae.
a cura della Sig.ra Marisa Galletti
Autore
Data
giovedì 31 marzo 2011
 
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