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Indici della Rassegna

Titolo
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio, Roma, Sez. III, Sent. 15 marzo 2011 n. 2352. Riferimenti normativi: - L. 241/1990; - Art. 27 CCNL.
Testo
L’art. 7 della L. 241/1990, prevede che l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
La ratio del diritto così riconosciuto è quello di garantire agli interessati – destinatari del provvedimento - di poter far valere le loro ragioni in vista dell’emissione del provvedimento in grado di poter produrre effetti nei loro confronti.
L’ intervento ha quindi la finalità di apportare un contributo all’azione amministrativa, per poter fare in modo che l’intero procedimento si arricchisca, ad opera del destinatario dell’eventuale provvedimento, di tutti gli apporti necessari; in assenza dei quali, l’obbligo della comunicazione viene meno.
Se questo è l’ambito entro il quale si muove , l’avviso dell’avvio del procedimento, il secondo comma dell’art. 7 riconosce all’ amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
In questo contesto si colloca l’emanazione del provvedimento di sospensione dal servizio – come previsto dall’art. 27 C.C.N.L. – irrogato in seguito all’instaurazione di un processo penale nei confronti di un pubblico dipendente per reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni – come nell’ abuso d’ufficio. –
L’irrogazione del provvedimento di sospensione dal servizio è una misura cautelare conseguente alla necessità di evitare che il lavoratore possa perpetuare nella sua azione, pregiudicando, con la sua permanenza in servizio, la regolarità dell’operato, nuocendo al prestigio dell’ufficio medesimo.
Ne consegue che le ragioni di urgenza le quali consentono l’omissione della comunicazione, risultano implicite nella natura cautelare del provvedimento ovvero una tutela immediata dell’attività dell’amministrazione, mediante l’allontanamento di un dipendente che non risponde a quei requisiti richiesti per poter ricoprire un ruolo pubblico.
La natura stessa del provvedimento giustifica, quindi, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, per la cui emissione non è richiesta la certezza dell’esistenza dei fatti contestati essendo sufficiente una sommaria cognizione degli addebiti, presupposto per il rinvio a giudizio del pubblico dipendente.
Essendo il fatto contestato rilevante, poiché legato all’attività del pubblico impiegato, l’attivazione del procedimento disciplinare, conseguente all’ipotesi di reato, non necessita di alcun preventivo avviso nei confronti del destinatario del provvedimento, poiché tale atto finale ha esclusivamente lo scopo di tutelare non tanto il destinatario quanto piuttosto quegli interessi collettivi che debbono essere sottesi allo svolgimento dell’attività del dipendente pubblico.

a cura dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
giovedì 31 marzo 2011
 
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