Indici della Rassegna
Titolo
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, Roma, Sez. III, Sent. 15 marzo 2011 n. 2352.
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990;
- Art. 27 CCNL.
Testo
Lâart. 7 della L. 241/1990, prevede che lâavvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
La ratio del diritto così riconosciuto è quello di garantire agli interessati â destinatari del provvedimento - di poter far valere le loro ragioni in vista dellâemissione del provvedimento in grado di poter produrre effetti nei loro confronti.
Lâ intervento ha quindi la finalità di apportare un contributo allâazione amministrativa, per poter fare in modo che lâintero procedimento si arricchisca, ad opera del destinatario dellâeventuale provvedimento, di tutti gli apporti necessari; in assenza dei quali, lâobbligo della comunicazione viene meno.
Se questo è lâambito entro il quale si muove , lâavviso dellâavvio del procedimento, il secondo comma dellâart. 7 riconosce allâ amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
In questo contesto si colloca lâemanazione del provvedimento di sospensione dal servizio â come previsto dallâart. 27 C.C.N.L. â irrogato in seguito allâinstaurazione di un processo penale nei confronti di un pubblico dipendente per reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni â come nellâ abuso dâufficio. â
Lâirrogazione del provvedimento di sospensione dal servizio è una misura cautelare conseguente alla necessità di evitare che il lavoratore possa perpetuare nella sua azione, pregiudicando, con la sua permanenza in servizio, la regolarità dellâoperato, nuocendo al prestigio dellâufficio medesimo.
Ne consegue che le ragioni di urgenza le quali consentono lâomissione della comunicazione, risultano implicite nella natura cautelare del provvedimento ovvero una tutela immediata dellâattività dellâamministrazione, mediante lâallontanamento di un dipendente che non risponde a quei requisiti richiesti per poter ricoprire un ruolo pubblico.
La natura stessa del provvedimento giustifica, quindi, la mancata comunicazione dellâavvio del procedimento, per la cui emissione non è richiesta la certezza dellâesistenza dei fatti contestati essendo sufficiente una sommaria cognizione degli addebiti, presupposto per il rinvio a giudizio del pubblico dipendente.
Essendo il fatto contestato rilevante, poiché legato allâattività del pubblico impiegato, lâattivazione del procedimento disciplinare, conseguente allâipotesi di reato, non necessita di alcun preventivo avviso nei confronti del destinatario del provvedimento, poiché tale atto finale ha esclusivamente lo scopo di tutelare non tanto il destinatario quanto piuttosto quegli interessi collettivi che debbono essere sottesi allo svolgimento dellâattività del dipendente pubblico.
a cura dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 31 marzo 2011
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