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Indici della Rassegna

Titolo
INQUINAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL FATTO ILLECITO; OBBLIGO DEL RIPRISTINO
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza 14 marzo 2011 n. 2263. Riferimenti Normativi: - D. legislativo 152/2006 (Artt. 242,244,245,250,253).
Testo
Il Tar del Lazio, in pieno contrasto con precedenti pronunciamenti, va a porre a carico del proprietario del bene (seppur non autore del fatto illecito) l’onere della opere di risanamento ambientale.
Dalla attenta lettura delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) va riconosciuta in capo al proprietario del terreno in cui sia stato accertato l’inquinamento la doverosa attivazione per l’eliminazione del pericolo.
Le norme del citato decreto legislativo, infatti, riconoscono che al detto proprietario è rimessa la facoltà di attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.
Allo stesso è doverosamente attribuito l’onere - in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione - delle conseguenze del degrado ambientale e dei successivi interventi anche se "incolpevole dell’inquinamento", attesa la natura di onere reale degli interventi.
Va posta esclusivamente a carico dell’autore dell’illecito la responsabilità penale ed amministrativa, oltre che tutti gli obblighi di bonifica e di ripristino, ma il soggetto che vanta sull’immobile il diritto di proprietà non può essere indenne dalla conseguenze delle azioni del terzo e, quindi, ad esso appartiene sia l’attuazione delle misure di prevenzione, sia le ulteriori conseguenze ed obbligazioni risarcitorie conseguenti, con salvezza della successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare.
La posizione giuridica vantata è di “interesse legittimo a che l’amministrazione eserciti ogni attività volta all’individuazione del responsabile” del fatto sanzionato, imponendo ad esso le attività di ripristino.
Ne consegue che se l’atto impositivo dell’obbligo della bonifica non sia stato preceduto dalla ricerca del responsabile della contaminazione e della sua preventiva escussione il provvedimento potrà essere impugnato sotto plurimi aspetti, tenuto conto che la responsabilità dei danni grava sul proprietario solo in via residuale e condizionatamente alla omissione dell’individuazione dell’effettivo autore dell’inquinamento.
Tale orientamento interpretativo non è in contrasto, bensì è in piena sintonia, con i principi del Trattato UE che coniuga la responsabilità ripristinatoria e risarcitoria con la responsabilità del fatto. Parimenti si è in linea con il principio che vieta che il costo degli interventi possa essere posto a carico della collettività. Né il principio è in contrasto con i dettami costituzionali perché l’obbligo del proprietario è subordinato all’impossibilità di individuare l’autore del fatto.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
giovedì 31 marzo 2011
 
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