Indici della Rassegna
Titolo
Se il segnale stradale è privo degli estremi dell'ordinanza la multa è annullabile
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di Roma, sez. IV, sent. 26 febbraio 2004)
Testo
? Il fatto
Ad un motociclista perveniva verbale di accertamento di violazione perchè il di lui motoveicolo sostava in divieto di fermata.
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento chiedendone l'annullamento per essere, la segnaletica, priva dell'indicazione prevista dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.
? La normativa
L'art. 77, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che i segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono riportare, sul retro, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Per individuare la ratio della norma occorre sottolineare che affinché i segnali stradali possano spiegare i propri effetti necessitano di un provvedimento a monte che attribuisca loro efficacia prescrittiva.
Il cittadino sanzionato, pertanto, deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell'ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l'amministrazione comunale provi l'esistenza a monte di tale provvedimento.
? Il principio
"L'opposizione può essere accolta atteso che il ricorrente ha dimostrato mediante il deposito di fotografia che la segnaletica è priva delle indicazioni di cui all'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del C.d.S."
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 09 aprile 2004
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