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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 12 aprile 2011 n. 2275. Riferimenti Normativi: - Art. 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10; - Art. 11, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Testo
La figura del promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia non implica l'esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l'impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa; invece, può radicare comunque una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, "ad adiuvandum" del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, se ed in quanto non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa.
In base alla sentenza in rassegna, dunque, la richiesta di rilascio di concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) può essere avanzata, oltre che dal proprietario, anche da parte di altro titolare del diritto, reale od anche obbligatorio, ed in particolare dal promissario acquirente dell’area ma ciò quando, per effetto del contratto preliminare, l’interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta la concessione edilizia: in altre parole, occorre che il richiedente sia autorizzato in base al contratto od abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario. La verifica del possesso del titolo a costruire costituisce, infatti, un presupposto, la cui mancanza impedisce all’Amministrazione di procedere oltre nell’esame del progetto.
Non può tuttavia ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un piano di lottizzazione, il promissario acquirente del terreno interessato dal medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell’area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cosiddetto ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l’effetto della consegna del l’immobile; infatti, il promissario acquirente può avanzare domanda volta all'adozione di uno strumento urbanistico convenzionato, sempre che abbia l'effettiva disponibilità del bene, a nulla rilevando che detta disponibilità possa essere acquisita, nella sua pienezza, solo dopo la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà, dovendo il concetto di disponibilità essere inteso nel senso della sussistenza di requisiti oggettivi tali da far ritenere che il trasferimento di proprietà sia destinato a verificarsi con sufficienti margini di certezza.
L’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora, per il permesso di costruire, l’analogo art. 11, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) - secondo cui "la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla…."- infatti, richiede per edificare la "disponibilità" dell’area e implica una relazione qualificata a contenuto reale con il bene (come proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario), anche se in formazione, non essendo sufficiente ex se il mero rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizza a disporre con un intervento costruttivo.

a cura del dott. Andrea Perugi

Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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