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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI
Argomento
Ambiente
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sentenza 22 aprile 2011 n. 278. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Testo
L'obbligo di bonifica dei siti inquinati è posto in capo al responsabile dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati, invece, hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica.
Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
Ne deriva che il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo stesso.
Dal combinato-disposto degli artt. 244, 250 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice ambiente) si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla Pubblica Amministrazione competente, che potrà successivamente rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.
E’ pertanto illegittimo l’ordine di bonifica di una discarica rifiuti che non sia stato preceduto da un’adeguata individuazione del responsabile dell’inquinamento, risultando invece che le indagini sulla causa del superamento delle soglie di concentrazione degli agenti inquinanti in detta discarica non sono mai giunte a una conclusione univoca e non si è giunti nemmeno ad alcuna conclusione sulla probabilità delle cause stesse.
Infatti, in tal caso viene a mancare il completamento delle indagini per l’individuazione del rapporto causale tra gestione della discarica in oggetto e l’inquinamento riscontrato.
Tale presupposto è indispensabile per poter legittimamente ordinare la bonifica a carico del soggetto responsabile.
Il Collegio ha inoltre chiarito la questione relativa alla competenza del TAR Lazio affermando che l’art. 135 del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute alla competenza inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, anche le controversie di cui all’articolo 133, comma primo, lettera p) c.p.a. e cioè le controversie aventi a oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 della legge 225 del 1992) va interpretato nel senso che le controversie attinenti all’azione di gestione del ciclo dei rifiuti attribuite al T.A.R. del Lazio sono esclusivamente quelle adottate nell’ambito di un’emergenza dichiarata ai sensi del citato articolo 5 della legge 225 del 1992 restando invece escluse quelle, come nella fattispecie in esame, finalizzate ad avversare
un provvedimento con cui il Presidente della Provincia, ritenuti superati i limiti di concentrazione di alcuni elementi inquinanti in una discarica, ha ordinato di procedere alla bonifica.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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