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Indici della Rassegna

Titolo
DIVIETO DI RINNOVO DEI CONTRATTI DELLA P.A.
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 aprile 2011 n. 2151.
Riferimenti Normativi:
- Art. 6 L. n. 537/1993;
- Art. 23 L. n. 62/2005.
Testo

E’ legittimo il provvedimento con il quale si rigetta un’istanza con la quale era stata chiesta la proroga di una concessione, richiamando da un lato la normativa regionale e, dall’altro, i principi comunitari secondo i quali la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.
In base alla sentenza in rassegna, l’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art. 6 della legge n. 537/1993 e poi con l’art. 23 legge 62/2005 al fine di adeguare l’ordinamento interno ai precetti comunitari, ha valenza generale e costituisce un principio attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, è operante per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di beni pubblici.
Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l'effettiva conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario che non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica.
Ha aggiunto la Sez. V del Consiglio di Stato che l’obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica deriva, infatti, in via diretta dai principi del Trattato dell'Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, in guisa da tenere in non cale disposizioni interne di segno opposto.
Si è in particolare chiarito che "la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione (e pertanto l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo quando manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra l'ente pubblico e il soggetto gestore, come nel caso, secondo la terminologia della Corte di Giustizia, di delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale, "in house" .
In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona (giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.
Concludendo, può quindi affermarsi che è vietata la proroga tacita dei contratti della P.A. e che l’eventuale proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.

a cura del dott. Andrea Perugi

Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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