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Titolo
CONTRATTI DELLA P.A. â AGGIUDICAZIONE â ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE â RISARCIMENTO DANNI â UTILE DâIMPRESA
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 19 aprile 2011 n. 2427.
Testo
Può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante ad una ditta dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, nel caso in cui, da un parte, la commissione giudicatrice abbia illegittimamente disapplicato le regole della lex specialis e, dall'altra, risulti indubbio che la ditta interessata sarebbe rimasta aggiudicataria laddove la commissione di gara avesse correttamente applicato le regole del bando.
Iinfatti, la commissione di gara non può disapplicare le regole stabilite nel bando, salvo che esse risultino di fatto, oggettivamente non applicabili.
Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale. dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore della impresa ricorrente, il risarcimento dei danni per mancato utile dellâimpresa spetta nella misura integrale solo se lâimpresa ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. In difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi; in tal caso va pertanto operata una decurtazione del risarcimento per aliunde perceptum vel percipiendum, nella misura del 50% dellâutile di impresa, determinato in misura pari al 10% dellâimporto a base dâasta al netto del ribasso offerto.
Eâ di fondamentale importanza, sostengono i giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza evidenziata in epigrafe, che , ai sensi dell'art. 1227 cod.civ., il danneggiato non concorra ad aggravare il danno.
Nelle gare di appalto, infatti, l'impresa non aggiudicataria, ancorché proponga ricorso e possa ragionevolmente confidare che riuscirà vittoriosa, non può mai nutrire la matematica certezza che le verrà aggiudicato il contratto, atteso che sono molteplici le possibili sopravvenienze ostative.
Pertanto, non costituisce, normalmente, e salvi casi particolari, condotta ragionevole immobilizzare tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nell'attesa dell'aggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che l'impresa si attivi per svolgere altre attività .
Se poi il ricorrente non fornisce alcuna prova puntuale di non aver potuto eseguire altrove incarichi lucrativi, nonostante la mancata aggiudicazione della gara, né fornisce, di ciò, alcuna giustificazione plausibile, non valendo a tanto il generico calo di fatturato il risarcimento dovuto deve essere ridotto con applicazione del criterio sopra specificato.
a cura del Geom. Renzo Graziotti
Data
sabato 30 aprile 2011
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