Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA E RILASCIO DELLâAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti giurisprudenziali:
-	 Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 18 aprile 2011 n. 2378.
 
	 
	
	    Testo
	    La conferenza di servizi  decisoria - come già ripetutamente rilevato dal Supremo Consesso Amministrativo (9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio 2011, n. 712) e giusto prevalente orientamento - è caratterizzata da due fasi distinte e correlate:  una prima fase si conclude con la determinazione della conferenza (ed ha valenza endoprocedimentale), la successiva fase  si conclude con l'adozione del provvedimento finale (ed ha valenza esoprocedimentale) per trasfondere gli effetti verso il soggetto istante.
Solo detta ultima decisione ha la capacità di incidere sulle posizioni giuridiche vantate  degli interessati. 
Ciò sta a significare una profonda scissione tra le determinazioni della conferenza stessa ed il provvedimento finale che è frutto di una autonomia di valutazione pur alla luce delle determinazioni rese in sede di conferenza dalle amministrazioni partecipanti e sulla scorta delle posizioni ivi risultate prevalenti. 
Il provvedimento espresso - ossia la determinazione emessa allâesito della conferenza - è il momento conclusivo della complessiva vicenda, con  rafforzamento del ruolo e della responsabilità dell'amministrazione procedente, cui è demandata la  âdeterminazione finaleâ.
Tale  provvedimento finale non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma è il vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento.
Lâautorità procedente terrà nel debito conto lâapporto conoscitivo, di fatto conservando nel merito il suo potere, perché la cura di sua competenza va esercitata con il provvedimento appositamente nominato dallâordinamento e secondo il suo contenuto tipico. Proprio la scissione delle funzioni consente di attribuire al provvedimento finale  la valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dellâonere di immediata impugnativa).
Il parere conclusivo nella conferenza di servizi non è sufficiente al fine della decisione con riferimento agli aspetti attinenti alla tutela paesaggistica, richiedendosi lâemissione di un formale provvedimento di autorizzazione da parte dellâamministrazione a ciò competente e la conseguente fase di cogestione del vincolo da parte dellâufficio statale. 
Il particolare modulo delineato dallâart. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, consente una forma partecipativa diversa da quella individuata dalla legge 241/1990 reputandosi sufficiente  la comunicazione dellâavvenuta trasmissione del provvedimento autorizzatorio al competente organo statale, tenuto conto che la fase di riesame dellâautorizzazione è necessaria e non autonoma e va analizzata come unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica. 
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
 
	 
	
	
	    Data
	    sabato 30 aprile 2011 
	 
 
  Valuta questa Pagina  stampa