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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 18 aprile 2011 n. 2378.
Testo
La conferenza di servizi decisoria - come già ripetutamente rilevato dal Supremo Consesso Amministrativo (9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio 2011, n. 712) e giusto prevalente orientamento - è caratterizzata da due fasi distinte e correlate: una prima fase si conclude con la determinazione della conferenza (ed ha valenza endoprocedimentale), la successiva fase si conclude con l'adozione del provvedimento finale (ed ha valenza esoprocedimentale) per trasfondere gli effetti verso il soggetto istante.
Solo detta ultima decisione ha la capacità di incidere sulle posizioni giuridiche vantate degli interessati.
Ciò sta a significare una profonda scissione tra le determinazioni della conferenza stessa ed il provvedimento finale che è frutto di una autonomia di valutazione pur alla luce delle determinazioni rese in sede di conferenza dalle amministrazioni partecipanti e sulla scorta delle posizioni ivi risultate prevalenti.
Il provvedimento espresso - ossia la determinazione emessa all’esito della conferenza - è il momento conclusivo della complessiva vicenda, con rafforzamento del ruolo e della responsabilità dell'amministrazione procedente, cui è demandata la “determinazione finale”.
Tale provvedimento finale non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma è il vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento.
L’autorità procedente terrà nel debito conto l’apporto conoscitivo, di fatto conservando nel merito il suo potere, perché la cura di sua competenza va esercitata con il provvedimento appositamente nominato dall’ordinamento e secondo il suo contenuto tipico. Proprio la scissione delle funzioni consente di attribuire al provvedimento finale la valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell’onere di immediata impugnativa).
Il parere conclusivo nella conferenza di servizi non è sufficiente al fine della decisione con riferimento agli aspetti attinenti alla tutela paesaggistica, richiedendosi l’emissione di un formale provvedimento di autorizzazione da parte dell’amministrazione a ciò competente e la conseguente fase di cogestione del vincolo da parte dell’ufficio statale.
Il particolare modulo delineato dall’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, consente una forma partecipativa diversa da quella individuata dalla legge 241/1990 reputandosi sufficiente la comunicazione dell’avvenuta trasmissione del provvedimento autorizzatorio al competente organo statale, tenuto conto che la fase di riesame dell’autorizzazione è necessaria e non autonoma e va analizzata come unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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