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Indici della Rassegna

Titolo
RIMOZIONE DEL SINDACO PER GRAVE INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 18 aprile 2011 n. 2351. Riferimenti Normativi: - Art. 142 del D.Lgs. n. 267 del 2000..
Testo
La ratio dell’art.142, comma 1 bis, d.lgs. n.267/2000 (che prevede la rimozione dei vertici degli enti locali per grave inosservanza degli obblighi posti a carico di questi in relazione alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani) è da ricercare nella necessità di fronteggiare la situazione di straordinaria emergenza.
In caso di inadempienza agli obblighi imposti agli enti locali è assegnato, all’ente interessato, un termine perentorio entro il quale devono essere adottati i provvedimenti dovuti e necessari. L’inutile decorso, del detto termine, concede al Ministro dell’Interno la possibilità di rimuovere il Sindaco, il presidente della Provincia o i componenti dei Consigli o delle Giunte, su proposta motivata del Sottosegretario delegato alla gestione della emergenza rifiuti.
Nel caso di specie il Collegio pur condividendo la tesi del Tar Lazio (secondo cui la rimozione del Sindaco, ex art.142, comma 1 bis, d.lgs. n.267/2000, non è correlata ad una responsabilità oggettiva, ma ha natura schiettamente sanzionatoria e richiede pertanto che le violazioni contestate siano ad esso addebitabili, e che il relativo procedimento sia connotato da una istruttoria accurata, oltre che dalla osservanza delle necessarie garanzie procedimentali) ha osservato che alla incisività dei poteri attribuiti agli enti locali il legislatore ha fatto seguire una altrettanto ampia discrezionalità dei titolari di cariche elettive.
E’, pertanto, evidente che l’eccezionalità della situazione da fronteggiare non consentendo di valutare in termini tradizionali la colpa soggettiva del Sindaco esige un impegno eccezionale dello stesso, all’altezza delle emergenze da affrontare.
Si aggiunga che, la rimozione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio sono senza alcun dubbio da considerare atti di alta amministrazione ed in quanto tali caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento.
Uniche condizioni imposte dalla legge sono, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, quello dell’invio di diffida con termine perentorio e la perdurante inerzia dell’ente interessato.
Sollecitazioni e diffide che nel caso di specie sono state legittimamente impartite dal Sottosegretario delegato per la gestione dell’emergenza.
La relazione del Ministro dell’Interno, inviata al Presidente della Repubblica, evidenziava la riscontrata violazione dell’art. 198, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (che dispone la competenza dei Comuni per la gestione dei rifiuti nelle more dell’aggiudicazione delle gare indette dall’Autorità di ambito), la inosservanza dei doveri stabiliti dall’art. 192, comma 3, dello stesso decreto legislativo (che impone al Sindaco di provvedere alla rimozione di rifiuti sia pure in danno dei responsabili) nonché dava atto che, sulla base del rapporto del locale Comando dei Carabinieri del NOE, la situazione appariva connotata da elementi di criticità tali da mettere in pericolo la salute dei cittadini.
Il Consiglio di Stato, quindi, sulla base delle motivazione menzionate, ha accolto il ricorso riformando la Sentenza di primo grado.

a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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