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Indici della Rassegna

Titolo
CUMULO GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESSO DIFFERENTI ENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Lombardia, Del. 31 Marzo 2011 n. 166.
Testo
L’ abrogazione ad opera dell’art. 2 comma 25 della L. F. 2008 dell’art. 82 comma 6 TUEL, il quale consentiva il cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza per mandati elettivi esercitati in enti differenti dalla medesima persona, ha posto notevoli problemi interpretati con la formazione di un orientamento differente tra quello elaborato dai giudici amministrativi e quello dei giudici contabili.
Il punto su cui si dibatte è legato alla circostanza che non esiste una norma la quale espressamente esclude la riferita cumulabilità
La giustizia amministrativa, – da ultimo TAR Piemonte Sent. n. 4377/2010 – proprio sulla base di tale assenza legislativa, riconosce la possibilità del cumulo.
I giudici contabili, al contrario, ritengono che l’intervento dell’art. 2 comma 25 L. 244/2007, implica necessariamente qualsiasi preclusione nel riconoscere al medesimo soggetto, la doppia elargizione per incarichi esercitati in differenti enti.
Su questo orientamento si muove il provvedimento qui analizzato, il quale interpreta in tal senso il volere del legislatore, poiché la norma che espressamente prevede l’abrogazione della disposizione contenuta nel TUEL, è collocata all’interno di quelle riguardanti il contenimento dei costi dei rappresentanti negli enti locali.
In questo contesto particolarmente esaustivo è il richiamo all’altra disposizione sempre contenuta nella L. F. 2008, la quale esclude per gli amministratori locali la possibilità della percezione di compensi per la partecipazione ad organi o commissioni connesse all’esercizio delle funzioni punzoni pubbliche per le quali il rappresentante locale già percepisce la relativa indennità.
A sostegno di questa tesi, è recentemente intervenuta la L. 122/2010, la quale preclude a chi è eletto o nominato in organi appartenenti a differenti livelli di governo di poter ottenere più di un emolumento comunque identificato.
Sulla base della normativa richiamata, il giudice contabile esclude che il sindaco il quale rivesta contemporaneamente la carica di consigliere provinciale, possa ricevere più di un emolumento, dovendo, quindi, optare per l’uno o l’altro, ovvero percepire l’indennità di funzione come sindaco o gettoni di presenza per partecipare a consigli o commissioni quale consigliere provinciale.
Il tutto coerentemente con il riferimento alla riduzione dei costi degli organi elettivi politici come indicato dalla L. 122/2010, la quale richiama i differenti livelli di governo di differenti enti considerando emolumento qualsiasi compenso percepito.
Sulla base dell’interpretazione qui prospettata, collegando le due disposizioni normative, non può che affermarsi che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza percepiti per esercitare i mandati elettivi ad opera della medesima persona in enti differenti non sono cumulabili.

Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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