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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sentenza 22 aprile 2011 n. 264. Riferimenti Normativi: - Art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000..
Testo
L’articolo 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, il potere di esercitare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti.
L’esercizio del potere in parola è espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse ed è finalizzato a porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost. - ad evitare che tali danni si verifichino.
Il Sindaco, tuttavia, per poter legittimamente esercitare tale potere non può prescindere dalla necessaria ricorrenza di un pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per la salute pubblica, con la conseguenza che tali provvedimenti devono normalmente essere preceduti da un’adeguata attività istruttoria finalizzata proprio all’accertamento del predetto requisito.
Tali ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate, inoltre, anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e da scarichi inquinanti.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo giova rilevare che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo su tali atti non è più esteso anche al merito. Infatti, l’art. 134 del detto codice non include tali atti tra quelli relativamente ai quali la cognizione è estesa anche al merito e pertanto tali provvedimenti non possono più essere pienamente sindacati dal giudice amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.
In definitiva, il Collegio afferma che l’accertamento da parte dell’organo tecnico delle situazioni suscettibili di recare danno alla salute pubblica costituisce una valutazione tecnica in ordine alla quale il giudice amministrativo esercita un sindacato limitato ai soli profili della logicità e coerenza della motivazione anche in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto considerati, non essendogli più consentito il sindacato sul merito dell’azione amministrativa, legato a scelte di opportunità e convenienza.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che tutte le predette prescrizioni imposte con l’atto impugnato non sembrano inficiate da evidenti vizi di logicità, in quanto sono state imposte non per evitare dei semplici fastidi al vicinato, ma per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed in quanto tali sono immuni dalle censure dedotte dal ricorrente.

a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
sabato 30 aprile 2011
 
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