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Indici della Rassegna

Titolo
Incostituzionale il deposito cauzionale per il ricorso al Giudice di Pace
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 8 aprile 2004, n. 114)
Testo
La controversa disposizione di cui al comma 3 dell'art. 204 - bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 introdotta dall'art. 4, comma 1 - septies del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 aggiunto alla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, è stata oggetto di impugnazione da parte di numerosi giudici di pace i quali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.

Oggetto delle censure è stata la previsione normativa che stabilisce - a carico di chi propone ricorso avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del C.d.S. - l'onere di "versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore".

I rimettenti, con argomentazioni pressoché identiche, hanno dedotto la violazione:
1. dell'art. 2 e 3 della Costituzione
la normativa, oggetto d'analisi, lederebbe il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dalla costituzione in quanto pone i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, precludendo a questi ultimi l'accesso alla tutela giurisdizionale.

2. dell'art. 24 della Costituzione
i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente privare della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la difesa è diritto inviolabile.

3. dell'art. 25 della Costituzione
la previsione dell'art. 204 - bis del C.d.S. comporterebbe una inammissibile anticipazione della sanzione dal momento che al ricorrente si chiede di versare - obbligatoriamente e per il solo fatto di chiedere giustizia - ciò che solo il giudizio di merito potrà eventualmente accertare essere a lui dovuto. L'effetto immediato della norma è quello di scoraggiare in maniera ingiustificatamente vessatoria il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia al suo giudice naturale precostituito per legge.

4. dell'art. 111 e 113 della Costituzione
l'imposizione di un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente - destinato a convertirsi in caso di sua soccombenza in un prelievo totale o parziale in favore dell'amministrazione - si tradurrebbe in un privilegio in favore di quest'ultima con conseguente violazione del principio di parità delle parti in contraddittorio, Rappresenterebbe, inoltre, un ingiustificato ostacolo per la tutela, in sede giurisdizionale, dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto delle questioni sul presupposto che il ricorso al giudice di pace rappresenta una soluzione alternativa rispetto al rimedio generale (ricorso al Prefetto) che esclude l'ipotizzata disparità di trattamento.

La decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionele, con sent. 114/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204 - bis C.d.S. in osservanza al principio secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento che deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali.
"Alla luce di tale principio deve ritenersi che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204 - bis del D.Lgs. n. 285/92 finisce col pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita".

Viene precisato, inoltre, che la possibilità di proporre - senza necessità del preventivo deposito - ricorso all'autorità prefettizia evidenzia ancor più l'esistenza di un trattamento discriminatorio, trasformando il ricorso al giudice di pace in strumento a disposizione dei soli soggetti più abbienti, con palese violazione anche del 2° comma dell'art. 3 della Costituzione, ove fa carico alla Repubblica di rimuovere, e non già creare, ostacoli all'eguaglianza sostanziale dei cittadini.

Concludendo, i Giudici sottolineano che l'imposizione del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali non assolve a nessuna esigenza specifica del processo bensì si risolve in un ostacolo che finisce per scoraggiare l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 09 aprile 2004
 
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