Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    CONDONO EDILIZIO IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO  
	 
	
	    Argomento
	    Edilizia e urbanistica 
	 
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:	
-	Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 4 maggio 2011 n. 2664.
 
	 
	
	    Testo
	    Il potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza statale non comporta  un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. 
Nell'emettere un nulla osta paesaggistico, l'autorità regionale o l'ente sub-delegato deve motivare adeguatamente in ordine alla compatibilità dell'opera assentita con il vincolo paesaggistico, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria; per cui l'autorità statale, se ravvisa un tale vizio nell'atto oggetto del suo scrutinio, nel proprio provvedimento (perché sia a sua volta immune da vizi di legittimità), dovrà motivare sulla non compatibilità dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo.
Con la sentenza evidenziata in epigrafe, il Consiglio di Stato evidenzia che  lâamministrazione statale non può disporre l'annullamento dellâautorizzazione paesaggistica o del parere paesaggistico adottato in sede regionale per ragioni di merito né ha il potere di modificare il contenuto dell'autorizzazione o di imporre modifiche progettuali.
Non si verifica tale ipotesi, però, quando  lâamministrazione statale pur non esprimendo un giudizio di merito (sovrapponendo, quindi,  il proprio giudizio di compatibilità paesaggistica a quello dellâamministrazione competente) rilevi che lâAutorità amministrativa che ha emesso il nulla osta od il parere non abbia esternato alcuna congrua motivazione dalla quale evincere le ragioni che la inducevano a concludere  per la compatibilità dei manufatti abusivamente realizzati con il vincolo paesaggistico, e quindi la loro possibile condonabilità. 
 Eâ illegittimo, infatti,  lâannullamento in sede statale del nulla-osta paesaggistico rilasciato in sede comunale, ove da un lato il nulla-osta stesso sia supportato da idonea motivazione che tiene conto degli elementi  di pregio paesistico fissati dal d.m. con il quale il territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497/1939 e risulti conforme anche sotto il profilo urbanistico e, dallâaltro, lâannullamento stesso si basi su di una inammissibile valutazione compiuta dalla Soprintendenza in ordine alla compatibilità dellâopera con lâassetto paesistico - ambientale dei luoghi tutelati dal vincolo. 
Il parere sui profili di compatibilità con il vincolo paesaggistico, che deve essere reso ai fini della possibilità di emettere concessione edilizia in sanatoria ex L.. n. 47/1985, è sottoposto, quindi,  allâeventuale esercizio del potere di annullamento da parte della competente amministrazione statale; il provvedimento di annullamento, di natura non recettizia, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni.
a cura del Geom. Renzo Graziotti
 
	 
	
	
	    Data
	    domenica 15 maggio 2011 
	 
 
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