Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Testo
In sede di emissione del parere paesaggistico, con riferimento al disposto di cui all’art. 146 del d.l.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), vige il principio secondo cui il termine di sessanta giorni per rendere il parere (come già quello perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 159, comma 3, del d.l.vo n. 42 del 2004, previsto per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica) decorre dalla completa ricezione, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato.
Ha osservato la sentenza in rassegna che l'art. 6, comma 6 bis, del d.m. 13 giugno 1994, n. 495, e l'art. 159, comma 2, del d.lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, possono ritenersi ricognitivi del principio generale secondo cui la Soprintendenza può effettuare richieste istruttorie, idonee ad incidere sul termine perentorio di sessanta giorni: oltre all'ipotesi di documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tali richieste possono riguardare anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. Ciò, tuttavia, non significa che ogni richiesta istruttoria sia idonea ad interrompere il termine perentorio, in quanto resta anche ferma la possibilità di dedurre in giudizio la manifesta insussistenza dei descritti presupposti, in base ai quali la richiesta può essere ritenuta legittima.
La tesi secondo cui alla Soprintendenza sarebbe preclusa ogni richiesta di integrazione anche istruttoria e che la stessa, ogni qualvolta riscontri una sia pure modesta insufficienza documentale debba rendere parere sfavorevole, appare non aderente al dato normativo (e alla regola generale contenuta nell’art. 6 della legge n. 241 del 1990) e comunque si manifesta illogica, in quanto foriera di un continuo proliferare di richieste di riesame, oltre che in contrasto col principio di leale collaborazione tra le Autorità preposte alla gestione del vincolo paesaggistico.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che l’annullamento del parere comporta la necessità che, in sede di emanazione degli ulteriori provvedimenti - possibili sulla base dei principi elaborati dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2001 - l’esame della Soprintendenza venga nuovamente esercitato a seguito della acquisizione della completa documentazione, atteso che ai sensi dell’art. 146, comma settimo, del d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza può solo richiedere un’integrazione documentale ove ritenga insufficiente il materiale rassegnatole per la decisione, non potendo limitarsi, per tale ragione, soltanto ad annullare l’atto sottoposto al suo esame dalla autorità subdelegata.
a cura del dott. Andrea Perugi



Autore
Data
domenica 15 maggio 2011
 
Valuta questa Pagina
stampa