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Indici della Rassegna

Titolo
DISTANZE TRA COSTRUZIONI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 9 maggio 2011 n. 2749. Riferimenti Normativi: - Art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Testo

L'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che detta disposizioni in tema di distanze tra le costruzioni, prescrive una distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti. Detta norma ha natura di norma primaria e sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione.
La deroga alle distanze minime di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 è consentita solo nel caso di approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate, e non anche per gli interventi edilizi diretti che siano consentiti dallo strumento urbanistico.
L'art. 9 citato, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere osservato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile neanche dal giudice, al quale non è lasciato alcun margine di discrezionalità.
In proposito va sottolineato che l’art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia) ha mantenuto in vigore l’art. 47 quinquies, commi 6, 8, 9, della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica fondamentale), per cui in forza dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare ed il giudice è tenuto ad applicare quest'ultima disposizione anche in presenza di norme contrastanti presenti negli strumenti urbanistici locali, dovendosi ritenere automaticamente inserita nel P.R.G. al posto della norma illegittima.
La distanza di dieci metri deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e con riguardo a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.
Pertanto, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene.
In particolare, gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
domenica 15 maggio 2011
 
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