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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza 29 aprile 2011 n. 808. Riferimenti Normativi: - Art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006
Testo
E’ illegittimo, e, pertanto, va interamente rinnovato, il procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio pubblico, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove i componenti della Commissione giudicatrice siano stati nominati in un momento anteriore alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
E’ questo il principio che il TAR Piemonte, in armonia con il testo letterale dell’art. 84, comma 10, d. lgs. n. 163 del 2006 - Codice dei Contratti pubblici- (secondo cui, per le gare da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con la conseguenza che la previsione di una commissione permanente, competente ad esaminare gli atti di tutte le gare bandite dal soggetto appaltante, sarebbe illegittima), ha affermato con la sentenza in rassegna.
Il Collegio, dopo aver richiamato espressamente il testo della disposizione normativa di cui all’art. 84, comma 10, del Codice dei Contratti, ha affermato, innanzitutto, il carattere tassativo di tale norma e, quindi, ha affermato che la stessa non ammette deroghe di sorta; ha ribadito, inoltre, che la funzione essenziale dell’art. 84, comma 10, d. lgs. n.163 del 2006, è quella di tutelare i valori di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, in materia di espletamento di procedure di evidenza pubblica.
In effetti, si tratta di una norma il cui fine precipuo è quello, da un lato di garantire l’imparzialità dei commissari, e, dall’altro, di evitare che, i concorrenti, una volta conosciuti in anticipo rispetto alla presentazione delle offerte, i componenti della commissione giudicatrice, pongano in essere tentativi di collusione.
Nella motivazione della pronuncia si ribadisce anche il principio (già affermato in giurisprudenza secondo il quale la necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara, rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, costituisce, ormai - a seguito della entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici - un principio generale, che trova applicazione in relazione a tutte le tipologie di appalti, e non già soltanto agli appalti di lavori pubblici. L’art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), infatti, si applica anche alle gare che, secondo la lex specialis, devono essere aggiudicate secondo il criterio dell’offerta più bassa; dunque, anche se la stazione appaltante è libera - nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più bassa - di non nominare una apposita commissione giudicatrice, tuttavia, nel caso in cui l'amministrazione appaltante si sia determinata nel senso di nominare una commissione di gara, essa deve fare completa applicazione delle suddetta disposizione normativa.

a cura del dott. Andrea Perugi


Autore
Data
domenica 15 maggio 2011
 
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