Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    LâILLEGITTIMITÃ DELLâATTO NON HA SEMPRE COME CONSEGUENZA IL SUO IMMEDIATO ANNULLAMENTO
 
	 
	
	    Argomento
	    Diritto amministrativo 
	 
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:	
-	Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 10 maggio 2011 n. 2755.
Riferimenti Normativi:
-   D.Lgs. n. 104 del 2010.
 
	 
	
	    Testo
	    Secondo i principi fondamentali della giustizia amministrativa, allâesito dellâaccoglimento del ricorso finalizzato alla censura dellâatto amministrativo perchè adottato in violazione di legge, si consegue lâannullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. Tale principio trova oggi conferma nel codice del processo amministrativo che dispone che la giurisdizione amministrativa assicura lâeffettività della tutela, nel rispetto sia della costituzione che del diritto europeo. 
Tale regola fondamentale trova fondamento nellâineludibile necessità âdella eliminazione integrale degli effetti dellâatto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalitàâ.  Si imporrebbe quindi che la sentenza, coerentemente con le istanze di tutela e di giustizia porti agli effetti dellâannullamento del provvedimento consentendo lâacqusizione del bene della vita preteso.
	Tuttavia la regola dellâannullamento con effetti ex tunc dellâatto impugnato deve venir meno quando lâ attuazione del detto principio possa portare a conclusioni contraddittorie e manifestamente ingiuste, trovando la giusta deroga sia con la limitazione dellâeffetto retroattivo, sia  con la decorrenza ex nunc, ovvero escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento disponendo esclusivamente quelli conformativi.
La detta impostazione trova conforto sia nella legislazione (che non preclude al giudice amministrativo lâesercizio del potere di determinare più appropriatamente gli effetti delle sentenze) che nella stessa giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto che lâeffettività si possa raggiungere anche conservando allâatto illegittimo i suoi effetti, sino alla sua integrale sostituzione o modifica.
Il ns giudice può applicare le regole comunitarie e, quindi, facendo tesoro della detta esperienza, può disporre che il provvedimento, seppur illegittimo, conservi  i suoi effetti per il periodo strettamente necessario per poter consentire di interventre con atti integrativi e correttivi laddove si abbia la necessità che lâordinamento non rimanga privo di tutela.
Secondo il Supremo Consesso sarebbe contrario al buon senso lâannullamento delle misure di tutela già introdotte solo perché insufficienti se non si possa far conto su diversa ed integrale forma di garanzia.  
La pubblica amministrazione, in ottemperanza agli effetti conformativi dellâatto, sarà tenuta - nel termine assegnato dal giudice - ad adottare  ulteriori provvedimenti  sostitutivi oltre che integrativi di quelli illegittimi, ovviando alle omissioni accertate. 
La rinnovazione del procedimento amministrativo è motivo per confermare la valenza di quello censurato, negli stretti limiti assegnati per la sua modifica, evitando che, nelle more, la collettività o lâinteressato siano privi del necessario atto regolamentare.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
 
	 
	
	
	    Data
	    domenica 15 maggio 2011 
	 
 
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