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Indici della Rassegna

Titolo
L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO NON HA SEMPRE COME CONSEGUENZA IL SUO IMMEDIATO ANNULLAMENTO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 10 maggio 2011 n. 2755. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. n. 104 del 2010.
Testo
Secondo i principi fondamentali della giustizia amministrativa, all’esito dell’accoglimento del ricorso finalizzato alla censura dell’atto amministrativo perchè adottato in violazione di legge, si consegue l’annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. Tale principio trova oggi conferma nel codice del processo amministrativo che dispone che la giurisdizione amministrativa assicura l’effettività della tutela, nel rispetto sia della costituzione che del diritto europeo.
Tale regola fondamentale trova fondamento nell’ineludibile necessità “della eliminazione integrale degli effetti dell’atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità”. Si imporrebbe quindi che la sentenza, coerentemente con le istanze di tutela e di giustizia porti agli effetti dell’annullamento del provvedimento consentendo l’acqusizione del bene della vita preteso.
Tuttavia la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato deve venir meno quando l’ attuazione del detto principio possa portare a conclusioni contraddittorie e manifestamente ingiuste, trovando la giusta deroga sia con la limitazione dell’effetto retroattivo, sia con la decorrenza ex nunc, ovvero escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento disponendo esclusivamente quelli conformativi.
La detta impostazione trova conforto sia nella legislazione (che non preclude al giudice amministrativo l’esercizio del potere di determinare più appropriatamente gli effetti delle sentenze) che nella stessa giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto che l’effettività si possa raggiungere anche conservando all’atto illegittimo i suoi effetti, sino alla sua integrale sostituzione o modifica.
Il ns giudice può applicare le regole comunitarie e, quindi, facendo tesoro della detta esperienza, può disporre che il provvedimento, seppur illegittimo, conservi i suoi effetti per il periodo strettamente necessario per poter consentire di interventre con atti integrativi e correttivi laddove si abbia la necessità che l’ordinamento non rimanga privo di tutela.
Secondo il Supremo Consesso sarebbe contrario al buon senso l’annullamento delle misure di tutela già introdotte solo perché insufficienti se non si possa far conto su diversa ed integrale forma di garanzia.
La pubblica amministrazione, in ottemperanza agli effetti conformativi dell’atto, sarà tenuta - nel termine assegnato dal giudice - ad adottare ulteriori provvedimenti sostitutivi oltre che integrativi di quelli illegittimi, ovviando alle omissioni accertate.
La rinnovazione del procedimento amministrativo è motivo per confermare la valenza di quello censurato, negli stretti limiti assegnati per la sua modifica, evitando che, nelle more, la collettività o l’interessato siano privi del necessario atto regolamentare.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
domenica 15 maggio 2011
 
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