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Indici della Rassegna

Titolo
SOTTOSCRIZIONE: ELEMENTO ESSENZIALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Lecce, Sez. I, Sentenza 12 maggio 2011 n. 825.
Testo
La sottoscrizione di un atto, sia esso di natura amministrativa o qualificabile come atto giuridico di natura privata, costituisce un elemento essenziale dell’atto stesso.
Ne deriva che la mancanza della firma, impedendone di stabilire la provenienza e l’attribuzione, costituisce vizio insanabile.
Tale carenza non costituisce mero vizio di legittimità - vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati - ma di un difetto radicale, derivante dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale e comportante la nullità dell’atto medesimo.
Il Collegio con la sentenza in rassegna ha rimarcato il suo precedente orientamento secondo il quale "la mancanza della sottoscrizione (o della dizione « firmato ») nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità", precisando "che la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale".
È da rilevare inoltre che è stata affermata l’illegittimità del provvedimento amministrativo anche quando "nonostante la formale riconduzione dello stesso ad un determinato organo dell'amministrazione attraverso determinate stampigliature - esso non rechi un minimo segno di grafia tale da poterlo attribuire, neppure con un processo induttivo, ad una qualsiasi autorità amministrativa".
La qualificazione della sottoscrizione come elemento essenziale dell’atto trova una conferma nell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n.39 del 1993, atteso che la esclusione della sottoscrizione autografa in determinati casi è stata disposta da una specifica disposizione di legge ( "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" ).
Tale principio comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso giurisdizionale proposto avverso un provvedimento amministrativo, nel caso in cui il provvedimento stesso sia privo di sottoscrizione.
Infatti, dovendosi considerare la firma come un elemento essenziale dell’atto e/o provvedimento amministrativo, ne consegue che l’omessa apposizione della stessa rende nullo il provvedimento facendo venir meno la possibilità di ricorrere giurisdizionalmente contro il medesimo.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
domenica 15 maggio 2011
 
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