Indici della Rassegna
Titolo
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Sez. II, Sentenza 28 aprile 2011 n. 638.
Riferimenti normativi:
- Art. 43 D.Lgs. 267 del 2000.
Testo
Il comma 4 dellâart. 43 D. L. gs. 267/2000 statuisce come âlo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificativeâ.
Il particolare ruolo che ricopre il consigliere comunale, in conseguenza del mandato elettivo conseguito, implica come le circostanze che possono giustificare un provvedimento di decadenza dalla carica debbono essere valutate e supportate da idonea motivazione, tenuto altresì conto di quanto previsto nello statuto dellâente.
Lâimpegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto, esprimendogli una fiducia politico â amministrativa, obbliga, a sua volta, il consigliere a svolgere in modo costante la funzione conferitagli, non potendo far mancare in modo ingiustificato la sua presenza in consiglio comunale e nellâespletamento di tutte quelle attività di natura propulsiva, conoscitiva e controllo, altrimenti dimostrando disinteresse e negligenza nellâadempimento del mandato.
Il consigliere ha lâobbligo di svolgere in modo interessato e non negligente il suo compito, generando altrimenti difficoltà nel funzionamento dellâorgano collegiale e violando lâimpegno che, con la propria elezione, ha assunto con il corpo elettorale poiché il suo incarico diviene espressione della funzione pubblica ottenuta.
Trovando, comunque, lâelettorato passivo tutela a livello costituzionale, solo aspetti obiettivamente gravi ed ingiustificati tali da precludere qualsiasi verifica sulla fondatezza e rilevanza dei medesimi, possono comportare lâemissione di un provvedimento di decadenza dalla carica ad opera del consiglio comunale, essendo il provvedimento decadenziale una evidente limitazione allâoperare pubblico.
Detto provvedimento deve essere preceduto dallâavviso dellâavvio del procedimento per permettere allâinteressato di poter far valere le sue giustificazioni, le quali debbono essere fondate, serie, rilevanti e non espressione di atteggiamento di disinteresse sulla base di motivi inadeguati.
Eâ compito del consigliere procedere tempestivamente, nel termine previsto nello Stauto, a rendere nota la giustificazione dellâassenza, senza attendere la comunicazione dellâavvio del procedimento.
La valutazione rimessa allâorgano collegiale, proprio perché incide su una carica elettiva, richiede una particolare attenzione essendo legittimo il provvedimento solo se risulti evidente il disinteresse del consigliere, qualora le giustificazioni addotte siano tali da precludere qualsiasi affermazione della fondatezza, serietà e rilevanza delle ragioni espresse.
La sentenza qui in rassegna ha ritenuto rilevanti le giustificazioni tempestivamente presentante da un consigliere, il quale non aveva partecipato ad alcune sedute motivando la sua scelta su contrasti politici con il gruppo cui appartiene e non quindi espressione di un suo disinteresse allâespletamento del mandato ricevuto; rientrando tra le prerogative del consigliere quello di utilizzare tutti gli strumenti ( tra i quali la non partecipazione alle sedute consiliari) che lâordinamento gli pone a disposizione per opporsi a decisioni che non condivide.
Nel caso di specie il consigliere espressamente e tempestivamente reso note le sue giustificazioni di natura politica che sono state considerate, dai giudici amministrativi, tali da rendere legittimamente giustificata la sua assenza.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
domenica 15 maggio 2011
Valuta questa Pagina stampa