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Testo
PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ NEI CONCORSI PUBBLICI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 9 maggio 2011 n. 2740.
Nei concorsi pubblici, il principio di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice, nel corso delle prove orali, non può ritenersi violato nel caso in cui le dimensioni dell’aula nella quale si sono svolte le suddette prove sia ridotta, ove comunque risulti che le modeste dimensioni dell’aula non siano ex se incompatibili con la presenza di estranei interessati ad assistere alla prova orale; inoltre, la circostanza che i candidati siano stati chiamati uno alla volta a sostenere la prova non potrebbe avere valenza sintomatica della violazione del principio pubblicitario, trattandosi di modalità ordinaria di svolgimento della prova orale.

OBBLIGO DI ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza 12 maggio 2011 n. 1230.

Le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.
E’ illegittima la composizione della commissione di un concorso, nel caso in cui tra il presidente della stessa ed un candidato sussista una situazione di grave inimicizia, per avere quest’ultimo più volte segnalato presunte e gravi anomalie legate alla posizione lavorativa del presidente e per aver diretto nei confronti dello stesso presidente un esposto all’Autorità giudiziaria penale; in tal caso, infatti, non si può fondatamente dubitare del fatto che i rapporti tra il candidato ed il presidente siano tali da integrare l’ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. della grave inimicizia, con il conseguente 0bbligo del componente interessato di astenersi dal partecipare alla Commissione del concorso.


COMUNICAZIONE MEDIANTE FAX DELL’AGGIUDICAZIONE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, Sez. I, Sentenza 10 maggio 2011 n. 464.

E’ irricevibile per tardività un ricorso giurisdizionale proposto avverso l’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, nel caso in cui sia stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione effettuata, a mezzo fax, dalla stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, della medesima aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici).
Infatti, il termine di impugnazione degli atti di una gara pubblica decorre dal momento in cui la società ha avuto cognizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Vi è più che le esigenze di speditezza e di celerità proprie delle procedure di affidamento dei pubblici appalti verrebbero frustrate se le imprese partecipanti alla competizione non garantissero minimi canoni di diligenza che nella fattispecie la ricorrente non ha garantito.


OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI SULLE STRADE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 4 maggio 2011 n. 2677.

Ai sensi dell’art. 14 della Codice della Strada l’obbligo di pulizia delle strade pubbliche incombe doverosamente in capo all’ente proprietario della strada, ovvero, al concessionario.
Tale dovere/obbligo non concerne soltanto il manto stradale, ma altresì le piazzole e tutte le altre pertinenze, tenuto conto del fatto che l’art. 3, comma 1, n. 38, dello stesso Codice fa rientrare nell’ambito di strada, anche le piazzole di sosta, definendole espressamente come parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.


RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2087

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. I, Sentenza 14 maggio 2011 n. 482.

Sussiste il diritto di un dipendente pubblico (nella specie, si trattava di un Assistente della Polizia di Stato) al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., derivante da una caduta verificatasi nelle ore di servizio, a causa dell’assenza del dispositivo (bande) antiscivolo sulle scale dell’ufficio; deve ritenersi infatti che l’assenza del dispositivo antiscivolo sia idoneo, quantomeno, ad agevolare una caduta, e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., considerato l’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione.



SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

VINCOLO ESPROPRIATIVO ED UTILIZZO DEL BENE DA PARTE DEL PRIVATO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, Sentenza 11 aprile 2011 n. 718.

La destinazione a parcheggio, come quella a verde pubblico, viene variamente ricondotta alla categoria dei vincoli conformativi o espropriativi in relazione al contenuto che concretamente le previsioni urbanistiche esplicano sul contenuto del diritto di proprietà, elemento questo che necessariamente va coordinato con l'onere della prova.
Nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente (certificato di destinazione urbanistica e nota del Comune), che il vincolo imposto sul terreno di proprietà della ricorrente, mediante la destinazione a parcheggio, è vincolo preordinato all'esproprio.
Invero, nei documenti indicati viene richiamato l'art. 29 delle N.T.A., ed in particolare il c. 2, punti b, c, d, ed f, a norma del quale "l'amministrazione comunale può autorizzare l'utilizzazione provvisoria delle aree gravate da vincoli preordinati all'espropriazione, fino all'emanazione del provvedimento espropriativo, per parcheggi sia privati che pubblici, quando lo reputi urbanisticamente opportuno" e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, tra le quali, il fatto che il provvedimento di occupazione di urgenza o di espropriazione dell'area costituisce causa di estinzione anticipata dell'autorizzazione richiesta con conseguente obbligo per il proprietario di cessare l'utilizzazione provvisoria al momento della comunicazione dei citati provvedimenti.

OMESSO AVVISO EX ART. 7 L. 241/90

Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, S.U., Ordinanza del 14 febbraio 2011 n. 3569.

Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che è necessario annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma vanno interpretate nel senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo al quale la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si farebbe luogo ad una inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per l'Amministrazione sia per l'interessato.


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 4 aprile 2011 n. 2113.


Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione di una controversia relativa al risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento in tema di espropriazione per pubblica utilità, mentre spettano alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria e restitutoria relativa a fattispecie di occupazione usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia.













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Data
domenica 15 maggio 2011
 
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