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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: OCCORRE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITÃ DELLâAREA
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: OCCORRE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITÃ DELLâAREA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana sez. 2 sentenza n. 1411 del 21 settembre 2011
Il Tar Toscana, nel decidere in merito alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca di autorizzazione ex art. 12 Dlgs 387/03 di un impianto a biomasse da costruire in unâarea di proprietà comunale, ha ribadito importanti principi in materia di conferenza di servizi e ha specificato la portata del concetto di âdisponibilità dellâarea da parte del soggetto proponenteâ.
Secondo i Giudici amministrativi è ormai consolidato lâorientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale âcon la conseguenza che lâatto finale della conferenza viene poi fatto proprio dallâAmministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere lââinteresse allâimpugnazione (Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54)â.
La natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi per lâautorizzazione alla costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, non possono pertanto essere impugnate in via autonoma. Lâinteresse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con lâadozione del provvedimento dellâAmministrazione procedente a seguito del quale decorrono i termini per la proposizione del ricorso.
In merito alla natura endoprocedimentale dei pareri e delle determinazioni espressi in sede di conferenza di servizi, tra cui anche quelli relativi alla VIA, si richiama altresì la recente sentenza del Tar Umbria 3 maggio 2011 n. 124 per aver sancito come lâintroduzione di un atto impugnabile allâinterno del procedimento di rilascio dellâautorizzazione unica sarebbe difforme dallâobiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dallâatto finale sino allâesito dellâeventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità .
La sentenza del Tar Toscana, oggetto dâesame, si sofferma altresì su uno specifico presupposto che deve sussistere prima dellâadozione del provvedimento conclusivo tenuto conto dellâimpossibilità di scindere in fasi diverse il momento dellâapprovazione del progetto e del rilascio dellâautorizzazione da quello dellâacquisizione (anche attraverso procedure espropriative) della disponibilità del suolo.
Lâart. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 dispone del resto che âper la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dellâautorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare lâimpianto.â
Tale requisito può essere integrato, per esempio, dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita (eventualmente corredato da una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata adozione del provvedimento autorizzativo) o dallâavvio di una procedura espropriativa come del resto contemplato dallâart. 12 d.lgs. n. 387/2003.
Nella domanda per il rilascio dellâAU, il soggetto istante è tenuto a dare dimostrazione della disponibilità dellâarea o a richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e lâapposizione del vincolo preordinato allâesproprio.
Per gli impianti fotovoltaici e per quelli alimentati a biomasse la dichiarazione di pubblica utilità e la richiesta di apposizione del vincolo preordinato allâesproprio riguarda unicamente le aree interessate alle opere connesse, tenuto conto che il punto 14.14 delle linee guida nazionali obbligano lâistante, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, a fornire la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato lâimpianto ( fotovoltaico o a biomassa).
Diversamente, nel caso di altri impianti, la dichiarazione di pubblica utilità e lâapposizione del vincolo preordinato allâesproprio possono essere richiesti dal soggetto proponente sia con riferimento ai lavori che alle opere.
Data
venerdì 30 settembre 2011
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