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Indici della Rassegna

Titolo
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: OCCORRE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITÀ DELL’AREA
Argomento
Ambiente
Abstract
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Testo
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: OCCORRE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITÀ DELL’AREA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana sez. 2 sentenza n. 1411 del 21 settembre 2011

Il Tar Toscana, nel decidere in merito alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca di autorizzazione ex art. 12 Dlgs 387/03 di un impianto a biomasse da costruire in un’area di proprietà comunale, ha ribadito importanti principi in materia di conferenza di servizi e ha specificato la portata del concetto di “disponibilità dell’area da parte del soggetto proponente”.

Secondo i Giudici amministrativi è ormai consolidato l’orientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale “con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’’interesse all’impugnazione (Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54)”.
La natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione alla costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, non possono pertanto essere impugnate in via autonoma. L’interesse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con l’adozione del provvedimento dell’Amministrazione procedente a seguito del quale decorrono i termini per la proposizione del ricorso.

In merito alla natura endoprocedimentale dei pareri e delle determinazioni espressi in sede di conferenza di servizi, tra cui anche quelli relativi alla VIA, si richiama altresì la recente sentenza del Tar Umbria 3 maggio 2011 n. 124 per aver sancito come l’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica sarebbe difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità.

La sentenza del Tar Toscana, oggetto d’esame, si sofferma altresì su uno specifico presupposto che deve sussistere prima dell’adozione del provvedimento conclusivo tenuto conto dell’impossibilità di scindere in fasi diverse il momento dell’approvazione del progetto e del rilascio dell’autorizzazione da quello dell’acquisizione (anche attraverso procedure espropriative) della disponibilità del suolo.

L’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 dispone del resto che “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”

Tale requisito può essere integrato, per esempio, dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita (eventualmente corredato da una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata adozione del provvedimento autorizzativo) o dall’avvio di una procedura espropriativa come del resto contemplato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003.

Nella domanda per il rilascio dell’AU, il soggetto istante è tenuto a dare dimostrazione della disponibilità dell’area o a richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Per gli impianti fotovoltaici e per quelli alimentati a biomasse la dichiarazione di pubblica utilità e la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio riguarda unicamente le aree interessate alle opere connesse, tenuto conto che il punto 14.14 delle linee guida nazionali obbligano l’istante, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, a fornire la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto ( fotovoltaico o a biomassa).
Diversamente, nel caso di altri impianti, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio possono essere richiesti dal soggetto proponente sia con riferimento ai lavori che alle opere.
Autore
felice
Data
venerdì 30 settembre 2011
 
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